AGCOM per una volta ha ragione

Secondo me, AGCOM per una volta ha ragione

Leggo su Il Sole 24 ore

Telecom Italia,  dopo un periodo distensivo
        nei confronti del regolatore,torna  a giocare all’attacco e
        chiede l’annullamento del provvedimento  dell’11
        dicembre scorso sugli obblighi relativi ai prezzi al dettaglio
        della telefonia fissa….

  La "terminazione" è una
        tariffa  che ogni operatore incassa per ricevere chiamate sulla
        sua rete. A pagare, ovviamente, è il concorrente che gestisce
        l’abbonato.  L’Autorità tlc ha stabilito un
        differenziale ampio trala terminazione  che può richiedere
        Telecom Italia in quanto operatore  dominante (0,35 centesimi di
        euro al minuto) e quella che spetta ai gestori alternativi (1,54
        centesimi,con la possibilità inoltre  di chiedere un incremento
        se giustificato dai costi). In un mercato che si misura in
        miliardi  di minuti, queste cifre hanno un peso notevole nel
        conto economico delle  società.

  Nei mesi scorsi Telecom aveva
        chiesto di annullare subito  il gap, ma senza successo: infatti
        l’Autorità ha intenzione  di equiparare le due tariffe
        soltanto al termine di un percorso  di cinque anni.

  Ora siamo
        al secondo capitolo. …

Secondo il gruppo telefonico,
        l’effetto combinato dei due provvedimenti (  asimmetria nei
        prezzi  tra operatori e obbligo di non diversificazione
        aldettaglio) distorcerebbe la concorrenza a favore dei gestori
        alternativi. 

Torniamo un attimo indietro…

Nel 1993 abbiamo recepito la direttiva Europea che  introduceva concorrenza nel mercato TLC.

Prima il 100% del mercato era dell’attuale Telecom.

PER DEFINIZIONE, l’operatore dominante DEVE PERDERE QUOTE DI MERCATO SE SI VUOLE LA CONCORRENZA (non puo’ avere Telecom il 100% e gli altri un altro 70%…)

Quindi, PER DEFINIZIONE, ci devono essere PROVVEDIMENTI ASIMMETRICI a favore dei nuovi entranti.

Piuttosto va notato che la quota di mercato di Telecom Italia, dopo 13 anni di liberalizzazioni, é ancora una delle più alte in europa (se non la piu’ alta, a seconda di come la si guardi), segno evidente che i provvedimenti asimmetrici (o il loro "enforcement" da parte di AGCOM non é stato così incisivo come nel resto d’Europa).

Ora, Telecom ricorre contro questo provvediemnto che fa tanto piacere a Fastweb (sembra di leggere una idea di fondo nei provvedimenti di AGCOM che la concorrenaz e’ tale se tra alcuni operatori e non tra molti, ma e’ solo una sensazione. L’AGCOM NON FA POLITICA INDUSTRIALE, SI LIMITA AD APPLICARE LE REGOLE e chi la pensa diversamente e’ in malafede, o  almeno cosi’ si dice).

I provvedimenti asimmetrici, in Italia, trovano legittimazione nella Costituzione.

Vedremo cosa dirà il TAR.

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4 thoughts on “AGCOM per una volta ha ragione”

  1. Michele Favara Pedarsi

    Si ma ora devi dirmi a quale articoli della Costituzione sono riconducibili. Perchè questo è un triplo salto carpiato che non ho capito! (sono certo che c’è! E’ curiosità reale la mia… non sono sarcastico)

  2. Francamente non sono un giurista e non saprei indicarti il testo di quale costituzionalista lo ha illustrato.
    Comunque discende dall’Articolo 3, secondo comma.
    Articolo 3
    3.1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
    3.2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
    cito: “L’eguaglianza davanti alla legge è detta formale; ma la parte più innovativa dell’art. 3 sta nel secondo comma, laddove si afferma che per rendere effettiva l’eguaglianza fra i cittadini, lo Stato deve fare interventi che tutelino e migliorino le condizioni delle categorie svantaggiate”

  3. Andrea aggiunge che è anche nelle premesse della L. 287 del 1990; Il TAR in una sentenza scrive:
    Secondo il diritto della concorrenza, il principio costituzionale di cui all’art. 41 Cost., nel caso di operatori titolari di una posizione dominante, non assume la sua piena valenza essendo condizionato; l’impresa in posizione dominante ha una “speciale responsabilità” in ragione della quale alla medesima impresa è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati nei quali il grado di concorrenza è già ridotto, con la conseguenza che l’esercizio della normale attività commerciale può costituire, da parte dell’incumbent, espressione di abuso della posizione dominante, se non viene garantito il rispetto del principio delle pari opportunità

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