EDITED : Cosa significa “degradato” ?

Link: Quel comma della legge italiana che "libera" gli mp3 su internet – Scienza & Tecnologia – Repubblica.it.

Ale mi ha scritto segnalandomi il suo articolo, visto che non lo avevo commentato, probabilmente ha pensato che non lo avessi letto.. 😉

In realta’ lo ho letto e ho una opinione diversa da quella di Andrea.

Oltre alla definizione di "limiti degli usi didattici e scientifici" che deve ancora essere decretata ma che, concordo con Andrea, non potra’ essere troppo restrittiva, credo che il punto e’ come si orienteranno i giudici nell’interpretare.

Lo spirito della norma per come e’ stato chiarito (ne avevo gia’ scritto) e’ consentire per le immagini una riprodzione su Internet a una risoluzione che non sia adatta ad uno sfruttamento commerciale.

Secondo me cio’ significa: OK a 72 punti per pollice, risoluzione VGA o simile, non a 300 punti per pollice che puo’ essere stampata e venduta; a 72 punti per pollice, se stampata, risulta sgranata e di basa qualita’ e l’utente percepirebbe visivamente il degrado.

Mi pare che sia questo il punto da considerare, l’effetto o la percezione di degrado che ne deve ricevere l’utente rispetto a quello "non degradato" stampato o masterizzato.

Nulla di piu’ indefinito ed arbitrario, cioe’. Per questo mi pare che non ci sia da aspettarsi sentenze indulgenti dai giudici e capisco quindi la tranquillita’ di Enzo (dal suo punto di vista).

Aggiungo che il "degradato" e’ una cosa relativa alla tecnologia disponibile al momento. 10 anni fa una immagine a stampa non degradata oggi sarebbe considerata degradata.

IMHO, Uso scientifico o didattico e degrado sono torppo vaghi per dire cosa accadra’. Aspettiamo le prime sentenze…

P.S. mi ricorda Luca ed e’ giusto menzionare qui, l’iniziativa promossa da Luca e da Guido per

collaborare alla predisposizione della bozza di decreto ministeriale
attraverso il quale si dovrà procedere alla determinazione dei limiti
d’uso delle opere di immagini e musiche attraverso la rete internet per
finalità didattiche e scientifiche, in conformità a quanto disposto dal
comma 1 bis dell’art. 70 della Legge sul diritto d’autore

If you like this post, please consider sharing it.

5 thoughts on “EDITED : Cosa significa “degradato” ?”

  1. Supponiamo la buona fede del legislatore. Che veramente vada in una direzione di chiarezza e modernizzazione delle regole per l’online italiano, in linea o addirittura in anticipo con quelle europee implementate in altri paesi. Supposizione difficile, vista la maniera con cui l’articolo è stato inserito nella legge e il momento in cui è stato approvato, senza dare modo agli esperti non anticipatamente interpellati, indipendenti e anche necessariamente critici di analizzarlo. Ma supponiamolo…
    …al massimo, come succede penosamente spesso–vedi Porcellum–, direbbero i legislatori stessi che, a conti fatti, la legge si è rivelata sbagliata, controproducente e con effetti collaterali imprevisti. (Quest’ultima in ogni caso essendo una dichiarazione palese di incompetenza!)
    Ma in assenza di una legge, in assenza di obblighi apparenti, guidati da quale spinta sadomasochista, la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Firenze ha inteso di agire attraverso una diffida alla rimozione da Wikipedia Italiana di tutte le immagini di dipinti, sculture, edifici, in genere opere d’arte fiorentini?
    http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bar/Discussioni/Immagini_di_opere_d'arte_a_Firenze
    http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Alcuni_Wikipediani/Lettera_aperta_sulle_leggi_sul_copyright
    Sottolineo: anche quelli che, avendo un autore morto da più di 75 anni, appartengono al pubblico dominio!
    Da otto mesi ormai non c’è un’adeguata risposta a questi quesiti, e quindi l’amministrazione stessa sta violando la legge non avendo risposto entro trenta giorni.

  2. Sono d’accordo che il concetto in assoluto di “degradato” possa cambiare nel tempo per effetto dell’evoluzione tecnologica, ma se lo analizziamo in termini differenziali tra ciò che può essere utilizzato commercialmente e cosa no, la definizione assume una connotazione più chiara o no?
    La cosa che invece rimane per me irrisolta è capire come una nuova legislazione sul diritto d’autore valuterebbe il mash up che utilizza parzialmente opere di altri immesse in rete senza scopo di lucro. Tu che dici?

  3. personalmente ad Alessandro avevo anche detto altro che non è stato pubblicato nell’articolo di repubblica e che a questo punto ti posto qui per conoscenza
    L’articolo 70 è più completo e parla anzitutto di “parti” di opere (come si legge bene qui di seguito, prima del comma 1.bis c’è ne è un altro e i due vanno letti in coordinamento…)
    Art. 70
    1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
    1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
    2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
    3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
    Una Cassazione del 1997 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 07/03/1997 ) aveva chiarito molto bene la portata dell’art. 70, forse Monti non l’aveva letta.
    Afferma la cassazione…”Ecco, quindi, che, per l’art. 70 della norma nazionale, una tale libertà di utilizzazione si giustifica essenzialmente con la circostanza che l’opera di critica, di discussione, di insegnamento ha fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell’opera ” citata”, i cui “frammenti” riprodotti perciò stesso, non creano una neppur potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.
    …Quanto all’art. 10 della Convenzione di Berna, va anzitutto escluso che vi possa essere totale identificazione tra “citazione” e “riproduzione parziale” di una stessa opera, che prescinda dalla funzione che la riproduzione persegue”.
    Fin qui la Cassazione. Va aggiunto anche che ormai è comune l’utilizzo di mp3 anche come formato commerciale, basti vedere l’offerta di siti come e-music, o parte del repertorio su itunes e la recente offerta di amazon. Quindi l’mp3 come formato degradato è un po’ eccessivo…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *