10 anni fa, come oggi, funerali di Giovanni Paolo II in streaming (2,5M di viewer)

il video in diretta dei funerali di Giovanni Paolo II ha generato un traffico di oltre 9 Gbps ed e' stato visto da oltre 2 milioni di utenti.

Era l'8 aprile 2005. Intorno al Vaticano il traffico era bloccato e i ragazzi della I.NET facevano avanti e indietro in motorino con pezzi di server, schede di router, switch per reggere il carico e Massimo e i suoi, dell'allora Esperia controllavano i server di streaming.

Abbiamo dato gli stream ai broadcaster di mezzo mondo, tutto pro bono. Non ci abbiamo fatto nemmeno il comunicato stampa.

Ve lo ricordate, ragazzi ?

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9 thoughts on “10 anni fa, come oggi, funerali di Giovanni Paolo II in streaming (2,5M di viewer)”

  1. ma è fantastico! Quindi basta solo scoprire quali sono i beni culturali (che si possono fotografare dall’esterno, e che non sottostanno più alla legge sul diritto d’autore) in consegna al MiBACT, e per questo abbiamo il nuovo catalogo…

  2. Il principio affermato è che l’unico criterio è la preservazione dell'”integrità fisica e culturale” del bene. Quel “si ricorda” presume poi che non si possa danneggiare l’integrità culturale di un bene (edificio?) dall’esterno, che è ragionevole ma non ovvio.
    Ma essendo tutto ciò un commento a DM 8 aprile 1994 e DM 31 gennaio 1994, n. 171, non serve sapere se siano vigenti? (Un tariffario non aggiornato in 20 anni?) E dove finisce il confine del monumento? (Questione non banale, ci sono conflitti fra arcidiocesi e comune di Milano su quali siano i confini del Duomo al di fuori dei quali servono autorizzazioni di uso suolo, esercizio commerciale ecc.)

  3. Grazie Stefano, mitico!
    (Ahh, siccome sono un rompiballe: a voce posso aver sbagliato, ma nelle mie slides c’era il numero preciso della circolare con l’anno giusto 😉 è solo che non trovavo il testo da nessuna parte: http://www.slideshare.net/Federico_Morando/morando-wikibarcampcamera)
    In ogni caso, io non ho meriti, perché mi sono limitato a ribadire quello che nel 2012 (!) scriveva l’avv. Massimo Stefanutti:
    http://www.massimostefanutti.it/Diritto-Fotografia/pdf/Note%20sulla%20riproduzione%20fotografica%20di%20beni%20immobili.pdf
    Come ha scritto Nemo, però, occhio a saltare alle conclusioni (che pure condivido):
    1) penso la circolare del 1995 sia sostanzialmente valida ed applicabile, ma non si può dare per scontato, perché è del 1995, pre Codice dei beni culturali (Urbani) e pre famigerato decreto del 2005 che cito nelle mie slides… Se penso che la circolare si possa applicare ancora oggi è perché, come scrive Stefanutti “il Codice dei Beni Culturali è figlio del Decreto Ronchey e le norme che qui interessano non sono cambiate [aggiungo io, oggi: “se non in senso più permissivo, con l’Art Bonus”]: e il decreto Ronchey aveva come oggetto i musei, le biblioteche, gli archivi di stato e i beni (mobili) in essi contenuti e non i beni immobili”…
    1 bis) si potrebbero trovare altre argomentazioni a favore della validità della circolare del 1995, tipo il fatto che il decreto ministeriale del 2005 non può essere interpretato in modo troppo estensivo, o finirebbe in eccesso di delega rispetto alla legge di cui va a dettagliare l’applicazione; a livello sistematico ci sono i ragionamenti di Giorgio Resta, che già erano stati citati ai tempi del primo WLM italiano nel 2012: “Chi è proprietario delle piramidi? L’immagine dei beni tra property e commons”, Politica del Diritto / a. XL, n. 4, dicembre 2009;
    2) tutto ciò detto, una bella circolare ministeriale del 2015 che chiarisca la materia ribadendo quel che è contenuto nella circolare del 1995 non ci starebbe male. Abbiamo ora tutti i contatti per provare a farla pubblicare, magari in tempi brevi;
    3) val la pena leggersi il resto dell’articolo di Stefanutti, e rivedersi il Codice dei beni culturali, anche perché io penso che la questione del “tutto fotografabile dalla pubblica via, se diritti d’autore scaduti” valga -a maggior ragione- per le cose dei privati, della CEI e di chi vi pare (in questo senso, estenderei il commento di .mau.)… se ci può essere qualche dubbio per quel che è di pertinenza del Codice, infatti, gli art. 107-108 e dintorni mi pare si applichino solo a quei beni culturali in custodia allo Stato ed enti territoriali… dovrei rileggermi bene tutto, ma non mi pare manco si applichino agli enti no-profit, che pure sono menzionati nella definizione di bene culturale, ma non richiamati qui.
    3 bis) ovviamente parliamo di attività svolte fuori dai perimetri delle proprietà private o di area archeologica e simili, perché se c’è un biglietto o regolamento per entrare, allora mi pare opportuno seguire l’attuale approccio molto cauto alle autorizzazioni di WLM e simili 😉

  4. Stefano, qui l’esperto – o almeno chi può parlare direttamente con gli esperti – sei tu. Qual è la possibilità pratica di avere una circolare ministeriale minimalista che riprenda quanto indicato nella circolare di vent’anni fa a riguardo delle riprese fatte al di fuori di un monumento? Essendo una circolare dovrebbe semplicemente essere materia di interpretazione del codice Urbani+ArtBonus e quindi non avere bisogno di passaggi in aula, corretto?

  5. uno degli output del barcamp e’ stata la dichiarazione del sottosegretario di avviare un tavolo con gli stakeholder per fare una nuova iniziativa di chiarimento e, se necessario, iniziare con degli emendamenti.
    fingers xed

  6. sei un politico, quindi dovresti sapere che nel campo del diritto d’autore (di cui la ‘liberta’ di panorama’ & co e’ un aspetto) NON esistono risposte brevi, SOLO un affastellamento di norme confuse, abnormi e contraddittorie 🙂 🙂
    Mi ricordo il BAGNO DI SANGUE, propedeutico a “Wiki Love Monuments” (2012), attraverso il quale si e’ passati, per cercare di capirci qualcosa… si delimito’ un perimetro, su pareri di alcuni giuristi & co… (pareri che pero’ non risiedono sulla gazzetta ufficiale.. :P)
    Lateralmente ci sarebbe ancora pendente quella sciochezzuola delle “immagini degradate”… che dovevano essere definite in un decreto attuativo, ovviamente poi mai nato… (finito l’hype, dimenticato il problema)…
    Quando passerete una ruspa (cit.) sulla convenzione di berna e le sue emanazioni, producendo qualcosa degno degli anni 2000?
    PS: ora vado a vedere se si puo’ leggere qualcosa di quel che e’ venuto fuori dal barcamp…
    PPS: bel ritrovamento archeologico, quello del 1995… non credo di averlo mai sentito… (ma si puo’ andare avanti cosi? archeologia giuridica per sapere se cio’ che fai e’ legale? :P)

  7. non sono un politico ma un parlamentare. ci sono tantissimi politici non parlamentari e qualche parlamentare non politico.
    la circolare del 1995 tocca un punto mai aggiornato da circolari e norme successive, quindi si deve ritenere ancora valide.
    no, non si puo’ dipendere solo dall’archeologia.
    io credo che il punto sia che il digitale trasforma un po’ tutto e, come fanno in altri parti di europa, sarebbe bene aveere un ministero ad hoc con funzioni di coordinamento ed una commissione parlamentare ad hoc. altrimenti il tema resta sempre residuale sia per estensione degli argomenti trattati sia per profondiat’ delle competenze applicate..

  8. Avevo aggiunto qualche collegamento in https://meta.wikimedia.org/?diff=12509202&oldid=12507315
    A quanto vedo, gli articoli di DL e DM menzionati dalla circolare sono stati abrogati fra il 1997 e il 1999. Il tariffario non so.

    Il magico testo era:

    5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali puo’ concedere l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun’altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l’uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell’inizio dell’uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni

    Nel codice Urbani quel “competenti organi” è stato allargato (diventa “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
    possono consentire”); quel “senza alcun’altra autorizzazione” non so bene né che significhi né dove sia andato a finire, può essere che si sia salvato altrove.
    Il DM 171 è citato solo nella misura in cui imposta il tariffario; la domanda mi pare quindi se il tariffario (DM 8 aprile 1994) sia ancora in vigore.

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