Ciò premesso, secondo i giudici ermellini, la testata telematica deve considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio giornale, in considerazione del fatto che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione comporta un’inevitabile equiparazione del giornale online a quello tradizionale, con conseguente divieto di disporre, salvo le eccezioni espressamente previste, il sequestro preventivo del prodotto editoriale telematico (Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022).
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