La sentenza e’ stata pubblicata qui.
Scrcive Guido (ed io condivido) Io intermedio, tu intermedi, egli ruba!: i giudici hanno deciso che:
…Non si può rendere inaccessibile un’intera fonte di informazione solo perché attraverso essa vengono diffuse ANCHE informazioni utili a commettere un reato
e questo e’ bene, pero’…
E’ per questo che mi sembra necessario avanzare qualche perplessità su un principio che i Giudici del riesame vorrebbero far passare per pacifico: quello secondo il quale diffondere informazioni utili al raggiungimento di un’opera dell’ingegno equivale a "mettere a disposizione del pubblico" – nel senso di cui all’art. 171, lett. a-bis) LDA – l’opera stessa.
e questo sarebbe male, mettendo in dubbio il ruolo neutro dell’intermediario.