Parlamento Italiano - Disegno di legge C. 2195 - 16ª Legislatura.
Il primo passo avanti e' decisamente il fatto che non si dice piu' "è colpevole i provider", "deve filtrare tutto il provider" ma si stabilisce che la responsabilità degli atti è dell'individuo e che il problema è il fatto che questo possa essere anonimo.
Potremmo dire che è un passo nella direzione dell'anonimato protetto.
Il secondo passo avanti e' l'istituzione di un comitato competente presso l'autorita' delle comunicazioni che ha anche funzioni consultive.
I tre passi indietro sono che non viene detto cosa si intende per anonimato e in quali attività ciò sia consentito. Ad esempio, l'uso di un nickname nella Playstation Network e' illecito ? (insultarsi tra giocatori in un videogame è un reato della stampa ?)
Il principio, a mio avviso, dovrebbe essere ribaltato: è tutto fattibile anonimamente, salvo che se qualcuno compie un reato, la magistratura deve poter indivduare i responsabili. (Nella playstation network tu usi un nickname, ma la Sony sa perfettamente chi sei) Se vogliamo e' un po' il duale della formulazione dell'On. Carlucci.
Un altro passo indietro è l'eliminazione della distinzione tra fine di lucro o meno che era presente nel DDL Levi.
Un altro passo indietro e' l'equiparazione in toto delle pubblicazioni online alla stampa (la diffamazione e' gia' un reato senza bisogno di aggravanti)
Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l'istituzione di un apposito comitato presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
L'articolo 2, che una parte rilevante del DDL, e' il seguente:- E' fatto divieto di effettuare o agevolare l'immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.
- I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabilì, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1. sono da ritenersi responsabili - in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime - di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato,
- Per quanto riguardai reati dì diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l'applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.
- In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d'Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni.
Il primo passo avanti e' decisamente il fatto che non si dice piu' "è colpevole i provider", "deve filtrare tutto il provider" ma si stabilisce che la responsabilità degli atti è dell'individuo e che il problema è il fatto che questo possa essere anonimo.
Potremmo dire che è un passo nella direzione dell'anonimato protetto.
Il secondo passo avanti e' l'istituzione di un comitato competente presso l'autorita' delle comunicazioni che ha anche funzioni consultive.
I tre passi indietro sono che non viene detto cosa si intende per anonimato e in quali attività ciò sia consentito. Ad esempio, l'uso di un nickname nella Playstation Network e' illecito ? (insultarsi tra giocatori in un videogame è un reato della stampa ?)
Il principio, a mio avviso, dovrebbe essere ribaltato: è tutto fattibile anonimamente, salvo che se qualcuno compie un reato, la magistratura deve poter indivduare i responsabili. (Nella playstation network tu usi un nickname, ma la Sony sa perfettamente chi sei) Se vogliamo e' un po' il duale della formulazione dell'On. Carlucci.
Un altro passo indietro è l'eliminazione della distinzione tra fine di lucro o meno che era presente nel DDL Levi.
Un altro passo indietro e' l'equiparazione in toto delle pubblicazioni online alla stampa (la diffamazione e' gia' un reato senza bisogno di aggravanti)
