UPDATE: L'EMENDAMENTO APPROVATO AL SENATO E' STATO STRALCIATO ALLA CAMERA. NON C'E' PIU'. NON FIDATEVI DI CHI DICE IL CONTRARIO. ARRIVA TARDI, PERICOLO SCONGIURATO. (bisogna gridare al lupo al lupo quando c'e' il lupo, non quando non c'e'...)
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Il titolo di questo lungo, ma pesante post, era diverso, prima che entrassero in funzione i dispositivi di filtraggio ;-)
1) Premessa
Riprendo la questione sul famigerato Art. 50 bis
Per fare ciò che il Senatore D’Alia auspica in questa intervista non occorreva una nuova norma, bastava usare quelle esistenti.
Invece, al Senato, e’ stato approvato questo, con parere favorevole, dopo la riformulazione, del Sottosegretario Mantovano, mentre la Commissione con il relatore Berselli, si e' rimessa al parere del Governo.
2) L’emendamento approvato 50.0.100 (testo 3)
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente: Art. 50-bis. (Repressione di attivita' di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attivita' illecite compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attivita' di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorita' giudiziaria, pubblico, puo’ disporre con proprio decreto l'interruzione della attivita' indicata, ordinando ai fornitori di connettivita' alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 e' revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
4. I fornitori dei servizi di connettivita' alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attivita' di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.
5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) e' cosi' sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".
2.1) Questo e' l'art.266 richiamato
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto e' commesso:
1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone;
3) in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.
3) Perché, a mio avviso, è preoccupante
Perche' consente, a fronte di un concreto elemento di istigazione a disobbedire le leggi (e quindi pretestuosamente estendibile ad libitum), di filtrare tutte le comunicazioni private di ogni persona, come se avvenissero in pubblico.
- “istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi”: mi pare decisamente troppo ampio. Nel codice penale mi risulta che ci sono due reati che parlano di “disobbedienza alle leggi”: 226 che riguarda i militari e il 415 c.p. quest'ultimo parla di istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico e di istigazione all’odio tra classi sociali. Tra "disobbedire alle leggi" e "disobbedire alle leggi di ordine pubblico" mi pare ci siano ordini di grandezza di differenza! Esistono leggi per gli orari di accensione del riscaldamento. Se scrivo "bisognerebbe accendere il riscaldamento piu' di quando stabilito e mettere la temperatura a piu' di quanto stabilito" e' una istigazione alla disobbedienza delle leggi.
- "via telematica sulla rete Internet": non si tratta solo di “pubblicazioni” ma comprende qualunque forma di comunicazione. ci casca dentro anche la mail, messenger, la mail, skype, la mail, twitter, la mail, i forum, la mail, ...
- "filtraggio" : Tra filtraggio e sequestro c’è una bella differenza. Cosa significa “filtraggio” ? cosa significa "filtrare" i contenuti ? eliminarli ? cancellarli ? inibirne la lettura ? controllarli e indicizzarli ? Sequestro significa che viene bloccato l’accesso e che il materiale viene conservato esattamente nella forma in cui si trovava.
- “può disporre”: il ministero "puo'" disporre su richiesta della autorita’ giudiziaria: questa discrezionalita' mi pare che possa destare preoccupazione.
- “sulla rete internet o con altro mezzo di propaganda”: Da quanto capisco, con questa integrazione al 266, il reato cosi’ integrato, si considera avvenuto in pubblico
- “concreti elementi che consentano di ritenere”: ovvero non una prova. Di per se’ non sarebbe grave, se non fosse che il combinato disposto con i punti precedenti, mi pare offra una chiave potente per affermare la legittima di controllare tutta la mail o le chat di ogni persona e “filtrarla”.
4) Il regolamento
Entro 60 giorni devono essere definiti i requisiti tecnici e le soluzioni tecnologiche. Qui si deve definire cosa si intenda oggi per “filtraggio” e come farlo. E' sufficiente per stare tranquilli ? Per sperare che le garanzie che la legge elimina vengano di fatto reintrodotte in sede di un regolamento ? (che, tra parentesi, puo' cambiare senza alcun passaggio parlamentare).
Mi pare ci sia una sproporzione colossale tra il garantismo relativo alle intercettazioni telefoniche e il filtraggio di qualunque comunicazione internet, L'unica giustificazione che trovo e' che chi fa le norme capisca il telefono ma non internet!
Quanto richiesto dalla norma, e’ evidente che tecnicamente non è fattibile. Almeno non più di quanto sia fattibile combattere le inondazioni facendo evaporare l’acqua.
Il rischio a questo punto diventa che, in caso di mancato filtro (per impossibilita'), a parte le sanzioni pecuniarie, a qualcuno troppo zelante scatti l'idea di denunciare i provider per concorso.
4.1) Siti web
Ammesso e non concesso che sia possibile, con gli attuali mashup del web 2.0, distinguere messaggio da contenuto web (non credo che in Senato molti sappiano o capiscano cosa sono RSS e XML), comunque ci sono varie casistiche:
- Siti posti in Italia: per macchine in Italia, si puo' agire fisicamente, come si e' sempre fatto..
- Siti posti all’estero: Unico modo di sequestrare è inibire l’accesso, cosa che funziona poco, sostanzialmente per gli utenti gia’ onesti, come sappiamo.
- Parte di siti: Qualcuno, in particolare sulla base di informazioni provenienti da produttori di apparati, sostiene che si possa agire “chirurgicamente” sui contenuti grazie alla DPI (Deep Packet Inspection: filtraggio fatto dai dispositivi all’interno della rete), “sbianchettando” porzioni di contenuto. Attenzione, parliamo di contenuto, non di intestazioni dei pacchetti dati (mittente/destinatario/seq./…).
4.2) Sbianchettamento-DPI
“Questi sitemi di sbianchettamento selettivo di parti di testo possono funzionare ?” - si.
Ma e’ la risposta giusta alla domanda sbagliata.
La domanda giusta e’ : “cosa occorre se si vuole fare in modo che non funzionino ?” – nulla, basta deciderlo.
Detto in altri termini,
- se io voglio che il mio traffico sia analizzato, queste macchine sono in grado di farlo.
- se io NON voglio che il mio traffico sia analizzato, queste macchine NON sono in grado di farlo (basta usare https anziche’ http)
La DPI non e’ quindi uno strumento di enforcement possibile.
Una domanda successiva potrebbe essere : “esiste la possibilita’ di fare delle norme che consentano alla DPI di funzionare ?”
La risposta e’ “si, ma in questo modo non funzionerebbero piu’ i meccanismi di sicurezza dell’home banking, delle carte di credito, gli accessi remoti alle reti aziendali, ecc. mentre chiunque volesse aggirarle, potrebbe continuare a farlo, in quanto tecnologie presenti nativamente in ogni palmare/PC/telefonino”
In buona sostanza, per “sbianchettare“ porzioni di contenuto, l’unico modo e’ sbanchettare tutto il contenitore.
4.3) Video
Domanda: “E’ possibile identificare un video identico ad uno vietato ?” – Risposta: si.
Ma di nuovo non e’ la domanda giusta.
La domanda giusta e’: “e’ possibile identificare due video con lo stesso contenuto ?”
E qui la risposta e’ no, perche’ il contenuto può essere espresso in molte forme ed e’ associato all’interpretazione umana.
Anche nei casi piu’ banali, quando i video sono identici, per farlo occorre molto tempo di elaborazione e quindi va fatto preso chi lo eroga e non e’ fattibile in tempo reale sulla rete.
4.4) Comunicazioni (mail, messenger, skype, ecc..)
io ho fondato motivo di ritenere che almeno un 90% degli internauti italiani nella loro posta elettronica abbiano ingiuriato o diffamato varie persone, condiviso (nel senso di spedito, non nel senso di ricevuto) una canzone o altro materiale protetto da copyright senza averne i diritti, commettendo un reato sanzionato dal codice penale, oltre a tutta un'altra serie di reati.
Come si intende “filtraggio”, applicato alla mail ? (o a qualunque altra comunicazione di flusso), ci si limita a "cancellarne" dei pezzi ? (come farebbe piacere a casa sua a quell’illiberale di **biiip**)
5) E’ necessario un provvedimento ?
Sia ben chiaro, la rete non e’ un luogo diverso dal mondo reale; la rete e’ uno strumento che fa parte del mondo e quindi per i comportamenti attuati con questo strumento valgono gia’ le leggi esistenti! Ma forse il legislatore lo ignora. Sequestri di contenuti, imputazioni di reati, condanne di persone che hanno compiuto reati usando lo strumento Internet, avvengono gia’, su provvedimento delle autorità.
La legge deve essere rispettata, chi compie atti illeciti deve essere sanzionato. L’essenza della politica e’ darsi democraticamente delle leggi e la base della convivenza sociale e’ che esse debbano essere rispettate.
Perche’ questo sia possibile pero’ non serve chiudere o censurare le comunicazioni svolte con lo strumento Internet, ma attribuire le responsabilita’ individuali a chi le ha.
Lo strumento, che a mio avviso sarebbe bene adottare al piu’ presto, e’ una norma sull'anonimato protetto che consentirebbe di assicurare il diritto di anonimato per chi lo desidera, nel contempo consentendo di imputare gli illeciti ed i reati a chi li commette (colmando lacune di attribuzione tuttora esistenti ed estese) affinche’ costoro siano processati con tutte le garanzie previste dall’ordinamento.
Questo consente di affermare alcune garanzie costituzionali quali “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili” e ancora “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e non, per colpire un illecito, attuare una vera e propria censura.
La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni; Possiamo dibattere se il provvedimento sia piu’ figlio dell’ignoranza che della malafede. Personalmente ho piu’ paura dell’ignoranza che della malafede.
Non ci dimentichiamo che certi reati esistono gia', non sono stati inventati per internet; penso che sia possibile che "le intenzioni" dell'estensore siano state positive, ma poi le intenzioni passano e cio' che resta e' cio' che e' scritto.
Si puo’ dire “si, ma nel regolamento verra’ limitato ai siti web”, ma a parte il fatto che il regolamento si puo’ rifare senza passare in Parlamento, cosa e’ “sito web” ? come si definisce ?
penso che cosi' com'e' la norma non deve passare; penso anche che la prossima volta, prima di scriverne una, dovrebbero cercare di sentire qualcuno che ne capisce qualcosa.
Internet e’ uno strumento fantastico che ha cambiato il pianeta, come il fuoco. (ogni riferimento alla attualita’ Australiana e’ puramente voluto)
E come ogni strumento, puo’ essere usata anche per compiere illeciti o reati.
L’opinione pubblica reagisce in modo diverso a vari tipi di reati:
- fa finta di non vedere le violazioni della proprieta’ intellettuale quando mette a disposizione materiale protetto da diritti;
- si scandalizza allarmata quando ci sono video di violenze su minori o disabili.
E’ meno faticoso scandalizzarsi e richiedere interventi censori piuttosto che insegnare ai figli che e’ immorale, prima ancora che illegale, riprendersi quando si mena un altro bambino, solo per far salire il proprio counter su Youtube.
Il legislatore, quando si fa interprete dell’allarme sociale, al pari della pubblica opinione e’ vittima di una sostanziale ignoranza tecnologica e, come in questo caso, produce leggi che, non tenendo conto delle caratteristiche del mezzo, nei fatti stravolgono la corretta applicazione di alcuni diritti fondamentali della persona.
Va ribadito con chiarezza: NON ESISTE ALCUN MEZZO TECNOLOGICO, per quanto complesso e costoso, che consenta di impedire ad un utente determinato di comunicare via internet con un altro utente o macchina. L’unica possibilita’ e’ vietare la comunicazione digitale tout-court
6) Cosa fare ?
Se condividete quanto ho scritto fin qui, secondo me, la prima cosa, e' sensibilizzare altre persone.
Poi, come noto, il provvedimento passa alla camera seguendo il solito iter. Qualcuno alla Camera presenterà emendamenti, sono fiducioso su cio'.
La cosa migliore, se qualcuno li conosce o riesce ad avere un contatto, e’parlare con qualcuno di rilevante. Dato che l'eventuale provvedimento deve essere emanato di concerto da Tremonti, Maroni e Brunetta, le possibilita' (forse) sono piu’ ampie.
Poi, accerchiarli : Cercare di spiegare loro l'inutilita'.
Esorterei tutti, oltre a diffondere la conoscenza su questo provvedimento, a scrivere (e far scrivere) al proprio parlamentare, mandargli una mail (l’elenco completo e’ qui di seguito (XLS)) chiedendogli di documentarsi, di cercare di capire, di far chiedere un parere tecnico a strutture preposte (ad esempio Autorita’ delle Comunicazioni, Fondazione Bordoni (Il “thinktank” del ministero)), quello che volete. Solo fategli sapere che non vi sta bene.
Scarica Elenco mail
Non e’ vero che mandare mail non funziona. Lo so per esperienza diretta. Quando iniziano ad arrivargli migliaia di mail, “il ragionevole sospetto” gli viene, e almeno ne parlano, almeno se ne accorgono e la norma non rischia di passare senza che nessuno la abbia notata.
Questo emendamento e’ stato presentato ed approvato senza una grande storia alle spalle; proposto sulla scia di un “allarme” per gli odiosissimi gruppi “pro-stupro” in Facebook e buttato li’, senza capire bene le basi tecniche e le conseguenze.




