Il garante ha prescritto:
A) ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che intendano svolgere attività di profilazione (anche in a&enza di uno specifico consenso) utilizzando dati personali «aggregati», di formulare all'Autorità, mediante la procedura prevista dall'art. 17 del Codice, una richiesta di verifica preliminare con la quale siano specificati in maniera dettagliata i trattamenti che si intendono effettuare, indicando ciascuna finalità e le tipologie di dati che si intendono utilizzare;
B) ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che, allo stato, svolgono attività di profilazione, in assenza di uno specifico consenso, utilizzando dati personali «aggregati», di formulare la richiesta di verifica preliminare di cui alla lettera A) entro il 30 settembre 2009.
Tratti i dati aggregati per profilazione ? Continua a farlo, ma spiegaci chettenefai.
qual'è la fonte di questo estratto? Grazie!
A.
Scritto da: Alberto | 09 luglio 2009 a 09:56
Un fax inviato a degli operatori di TLC.
Scritto da: Stefano Quintarelli | 09 luglio 2009 a 10:04