Bye bye Pisanu

Art. 3. (Accesso ad internet attraverso tecnologia senza fili) 1. L’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005; n, 155, e successive modificazioni, e` abrogato.

Dario giustamente mi sollecita a ricordare che trattasi di un progetto di legge che deve seguire il suo iter di approvazione.

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13 thoughts on “Bye bye Pisanu”

  1. @Emilio C.
    E no emilio ti sbagli perchè ildecreto è stato convertito in legge, strasformando così una disposizione “urgente” in terrorrismo permanente.
    Per quanto riguarda l’accesso al wifi preparati a non vedere mai candalerizzata quella proposta di legge… Rimarrà così per anni.

  2. Percorso prevedibile:
    1) il DDL arriva in commissione.
    2) dopo mesi di giacenza il presidente ne calendarizza la discussione
    3) dopo lacune sedute si propone la riunione del DDL con altri inerenti lo stesso argomento al fine di giungere ad una regolamentazione organica
    3) l’ufficio legislativo si mette all’opera e dopo un anno giunge ad un testo organico
    4) il testo torna in commissione dove non viene neanche calendarizzato perche’ oramai siamo a fine legislatura.
    Ricordiamoci che siamo il paese dove “provvisorio” significa “definitivo”.

  3. Gianmarco Carnovale

    Starà nel milleproroghe. Passa come DL con efficacia immediata, da ratificarsi con passaggio in parlamento entro 60gg.

  4. rimane l’obbligo di ottenere autorizzazione dal questore (presa d’atto)
    nel settore audivisivo questo creò non pochi problemi perchè ogni questore interpretava le caratteristiche del luogo o del soggetto richiedente e si inventavano ogni momento disposizioni ulteriori

  5. Gianmarco Carnovale

    Probabile ma non è detto, per ora stiamo commentando solo “bullets” dalla conferenza stampa di Palazzo Chigi, niente di scritto è stato diffuso. Sto cercando di avere il testo del DL, ma in questo momento è in revisione al Ministero dell’Economia e prima di domani o dopodomani sarà difficile leggerlo.

  6. Estratto dell’articolo 6 della 155/05
    “Art. 6.
    Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 e’ sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonche’, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti”
    La frase :”… o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico…”
    mi fa tremare i polsi, effettivamente come può essere considerato un hotspot wifi in un bar che consenta l’accesso al pubblico? Si torna alla necessità di dover tracciare gli accessi comunque.

  7. la rete pubblica di telecomunicazoni e’ qualunque accesso ad un oepratore. fastweb, tiscali, mclink, whatever.
    un servizio di comunicazione elettrnica e’ un servizio non di accesso (posta, chat, whatever)
    ti suggerisco di leggere questo : http://is.gd/jjsfb
    e
    http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=334
    ovvero, non devi tracciare se metti un terminale, devi tracciare ed essere un operatore se offri un accesso al pubblico (non a un tuo amico/invitato/famigliare/collega).
    http://is.gd/jju0S
    se metti un terminale accessibile al pubblico devi (per adesso) fare richiesta al questore, come internet point.

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