Opinione della corte di giustizia europea: niente filtri su internet

Non e’ una decisione, non ancora, ma un orientamento. Se venisse confermata da una decisione sarebbe irrevocabilmente stabilito (non c’e’ un gradino giurisdizionale superiore alla corte di giustizia europea).

buon inizio di giornata… !
(osservo anche che noi pensiamo alle intercettazioni telefoniche, mentre la corte europea pensa ai filtri su internet… una distanza pare esserci…)

European Court of Justice To Outlaw Internet Filtering; Esp. For Copyright Enforcement – Falkvinge on Infopolicy.

The opinion is very clear: Advocate General Cruz Villalón considers that the installation of that filtering and blocking system is a restriction on the right to respect for the privacy of communications and the right to protection of personal data, both of which are rights protected under the Charter of Fundamental Rights. By the same token, the deployment of such a system would restrict freedom of information, which is also protected by the Charter of Fundamental Rights.

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1 thought on “Opinione della corte di giustizia europea: niente filtri su internet”

  1. Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono in linea con la giurisprudenza della Corte: si riafferma come criterio di valutazione il principio di proporzionalità e di rango dei beni giuridici tutelati.
    Ne parlavo anche qui:
    http://blog.quintarelli.it/blog/2010/02/vietato-dissentire-.html?cid=6a00d8341c55f253ef01310f3dc2ac970c#comment-6a00d8341c55f253ef01310f3dc2ac970c
    con riferimento al caso Google/Vividown.
    L’Avvocato Generale sottolinea ancora una volta che i beni protetti dagli artt. 7 (privacy), 8 (protezione dati personali) e 11 (libertà di espressione) della Carta di Nizza sono beni personalissimi ed assolutamente inviolabili (salvo rare eccezioni, contemplate nelle direttive 2006/24/CE e 2002/58/CE, per prevenire gravi reati). Altro è il bene protetto dall’art. 17 (proprietà). La tutela di questo bene, protetto dalle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE, cede il passo (in caso di conflitto con altri beni giuridici di rango superiore) alla tutela dei beni personalissimi sopra citati (non a caso vengono indicati prima nell’ordine di numerazione della Carta di Nizza). Per cui il filtraggio preventivo (previsto da eventuali leggi nazionali simili a quella belga) che potrebbe essere giustificato per prevenire attentati o altri gravi reati, diviene arbitrario, ingiustificato ed illegittimo per prevenire casi di pirateria audiovisiva.
    La chiave di lettura delle conclusioni dell’Avvocato Generale è l’art.52 della Carta di Nizza per il quale non è affatto escluso che possano esserci limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti nella Carta di Nizza, tuttavia tali limitazioni devono essere previsti da una legge, rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà fondamentali ed il principio di proporzionalità, rispettare l’interesse generale e, nel bilanciamento degli opposti interessi personali in gioco, non ledere – ove possibile – diritti e libertà altrui.
    Quindi in definitiva è una pronuncia a tutela degli interessi degli utenti degli ISPs e non degli interessi degli ISPs.

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