Anche L’Antitrust: “si oscurino i corrispondenti siti web”

Bollettino 8/2012 pagina 91.

b) ai sensi dell’art. 14, comma 3, dell’art. 15, comma 2, e dell’art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibile  l’indirizzo IP 78.109.87.200 al quale corrispondono i seguenti nomi a dominio: privateoutlet.com,  it.privateoutlet.com, uk.privateoutlet.com, es.privateoutlet.com, fr.privateoutlet.com,  privateoutlet.fr, de.privateoutlet.com, espacemax.com, fr.espacemax.privateoutlet.com,  www.espacemax.com, www.privateoutlet.biz e www.privateoutlet.com, impediscano l’accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet  provenienti dal territorio italiano;

e se cambia indirizzo IP ? è ancora corrispondente ? e se cambiano nome ?

ribadisco.. se e' uno che truffa, non e' meglio disporre agli intermediari di pagamento di NON processare i pagamenti ?

Sono francesi, non di uno stato canaglia, c'e' anche l'azienda in Italia (Private Outlet SRL, secondo quanto scritto nel provvedimento dell'antitrust)

Possibile che nel 2012 una Autorità non riesca ad immaginare provvedimenti più efficaci e meno controversi ?

Possibile che in Antitrust non ci sia qualcuno che ne capisce e sappia dare dei suggerimenti pragmatici ?

Mah.

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