ho “in canna” un post con alcune considerazioni sull’argomento (appena ho un po’ di tempo..)
Il caso era stato originariamente deciso
dall’autorità spagnola per la protezione dei dati personali nel 2010 e
riguardava una domanda fondata sul diritto all’oblio, sub specie diritto
di rimozione, in relazione ad alcune informazioni apparse su un
giornale spagnolo e rese consultabili on-line da Google. L’autorità
spagnola aveva adottato una risoluzione contro Google Spain S.L. e
Google Inc. sollecitando la società ad intraprendere le iniziative
necessarie per rimuovere i dati indicizzati e precluderne il futuro
accesso. Questa decisione è stata poi impugnata da Google Inc. e Google
Spain e nel corso del procedimento la corte ha sollevato alcune
questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione, con
riguardo a tre aspetti:– l’applicabilità della legge nazionale
di uno stato membro in materia di protezione dei dati, qualora società
non stabilite nell’Unione gestiscano motori di ricerca i cui servizi
sono consultati e destinati anche ai cittadini di tale nazione;– il ruolo assunto da tali società nel trattamento dei dati;
– la tutela del diritto all’oblio.
Qui la pronuncia.