La Corte Europea sull’uso degli indirizzi IP per tracciare le violazioni del Copyright

Se capisco bene: si possono usare gli indirizzi IP per identificare i violatori, se un giudice lo dispone.

Se capisco bene, un giudice; non una autorità amministrativa. (tipo AGCOM)

che ne pensano gli amici avvocati ?

InfoCuria.

La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta all’applicazione di una normativa nazionale, istituita sulla base dell’articolo 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale, ai fini dell’identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 2006/24.

Resta irrilevante, nella causa principale, la circostanza che lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla trasposizione della direttiva 2006/24 malgrado la scadenza del termine a tal fine previsto.

Le direttive 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e 2004/48 devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, nella parte in cui tale normativa consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, domanda di ingiunzione di comunicare dati di carattere personale, di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenuto debitamente conto delle esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, i contrapposti interessi in gioco.

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