Lo ha stabilito il tribunale federale di Dusseldorf: Pressemitteilung Nr. 114/12 vom 13.7.2012.
Atari aveva segnalato che il gioco "alone in the dark" era presente sui server di Rapidshare fornendo un link. Rapidshare ha cancellato quel file ma non ha controllato che ci fossero altre copie sui propri server.
Il punto rilevante e' relativo alla interpretazione dell'esenzione di responsabilita' dell'intermediario assicurato dalla direttiva eCommerce.
La direttiva stabilisce che l'intermediario non e' responsabile, fintanto che non e' a conoscenza dell'atto illecito sui propri server.
Tanto facile da dire quanto difficile da fare.
In primis per la individuazione del file: Tradizionalmente la giurisprudenza voleva che fossero indicati all'intermediario gli URL puntuali dei file incriminati, affinche fossero rimossi.
La decisione Youtube-Mediaset ha semplicemente detto "togli tutti i video del grande fratello".
Nel primo caso l'onere di individuare i files sta in capo al titolare dei diritti, nel secondo sta in capo all'intermediario (che pero' per la direttiva non ha un obbligo generale di sorveglianza e l'interpretazione qui e' che in effetti la sorveglianza non e' generale in quanto limitata al grande fratello)
Con la sentenza tedesca c'è una via di mezzo: ti do' un link ma devi cercare gli altri file.
Poi c'e' il grande tema di stabilire se chi chiede la rimozione ha il diritto di farlo.
Paradossalmente se io, con una fittizia fondazione con tanto di carta intestata e studi legali, decidessi di chiedere la rimozione di tutti i video di un certo autore/editore da youtube, youtube come fa a sapere che effettivamente io ho il diritto di chiederlo ?
E se qualcuno lo facesse per arrecare un danno a terzi ? ad esempio per far rimuovere per ostilità nei miei confronti un mio video pretendendo di essere il titolare della traccia audio da me usata ? (anche se invece la ho composta io)
C'era stato un caso qualche anno fa in Danimarca in cui un tale aveva fatto proprio ciò, spacciandosi per il rappresentante legale degli eredi di un autore scomparso da qualche secolo e chiedendo ed ottenendo la rimozione di contenuti musicali (che ovviamente invece erano di pubblico dominio).
Poi c'e' il grande tema di stabilire se il contenuto a quell'url e' proprio quello in violazione: se ad esempio avessi una bozza di un mio romanzo dal titolo "alone in the dark" o un filmino domestico sul grande blackout ?
Poi c'e' il grande tema di stabilire se il contenuto è effettivamente una violazione: anche contenuti molto noti possono essere usati se per studio o critica, ad esempio facendo una parodia.
Lasciare che sia l'intermediario a decidere e' cosa ostica. Se poi quello mi cancella il video sul blackout ed io gli faccio causa ? L'operatore non dovrebbe mai essere parte coinvolta giuridicamente in questa valutazione ma essere un mero esecutore.
Negli USA il meccanismo non è poi cosi' male (ma bisogna ricordare che la' hanno la common law, comunque).
Con il DMCA, se Tizio chiede la rimozione di un file (indicato puntualmente con tanto di URL) giura di essere il titolare edl diritto e che l'uso è illecito. Nell'ipotesi sopra, se il mio filmino fosse indebitamente cancellato perche' richiesto da Tizio, intanto Tizio sarebbe reo di spergiuro (che è reato e per l'AD di una società non è cosa di poco conto) e poi dovrebbe risarcirmi del danno.
Questo è in estrema sintesi, IMHO, il nocciolo della questione: come costruire un enforcement (in parallelo a quello finanziario per i grandi criminali) che nel meccanismo, nella procedura, offra intrinsecamente delle garanzie che limitino eventuali abusi, tenendo conto delle nostre leggi e del nostro sistema giudiziario.
Garanzie che nella bozza di regolamento AGCOM non vi erano...
Poi, c'è tutto il tema di ristabilire alcuni diritti degli utenti che, con il passaggio al digitale, vengono meno (prestito, regalo, mercato secondario)
Atari aveva segnalato che il gioco "alone in the dark" era presente sui server di Rapidshare fornendo un link. Rapidshare ha cancellato quel file ma non ha controllato che ci fossero altre copie sui propri server.
Il punto rilevante e' relativo alla interpretazione dell'esenzione di responsabilita' dell'intermediario assicurato dalla direttiva eCommerce.
La direttiva stabilisce che l'intermediario non e' responsabile, fintanto che non e' a conoscenza dell'atto illecito sui propri server.
Tanto facile da dire quanto difficile da fare.
In primis per la individuazione del file: Tradizionalmente la giurisprudenza voleva che fossero indicati all'intermediario gli URL puntuali dei file incriminati, affinche fossero rimossi.
La decisione Youtube-Mediaset ha semplicemente detto "togli tutti i video del grande fratello".
Nel primo caso l'onere di individuare i files sta in capo al titolare dei diritti, nel secondo sta in capo all'intermediario (che pero' per la direttiva non ha un obbligo generale di sorveglianza e l'interpretazione qui e' che in effetti la sorveglianza non e' generale in quanto limitata al grande fratello)
Con la sentenza tedesca c'è una via di mezzo: ti do' un link ma devi cercare gli altri file.
Poi c'e' il grande tema di stabilire se chi chiede la rimozione ha il diritto di farlo.
Paradossalmente se io, con una fittizia fondazione con tanto di carta intestata e studi legali, decidessi di chiedere la rimozione di tutti i video di un certo autore/editore da youtube, youtube come fa a sapere che effettivamente io ho il diritto di chiederlo ?
E se qualcuno lo facesse per arrecare un danno a terzi ? ad esempio per far rimuovere per ostilità nei miei confronti un mio video pretendendo di essere il titolare della traccia audio da me usata ? (anche se invece la ho composta io)
C'era stato un caso qualche anno fa in Danimarca in cui un tale aveva fatto proprio ciò, spacciandosi per il rappresentante legale degli eredi di un autore scomparso da qualche secolo e chiedendo ed ottenendo la rimozione di contenuti musicali (che ovviamente invece erano di pubblico dominio).
Poi c'e' il grande tema di stabilire se il contenuto a quell'url e' proprio quello in violazione: se ad esempio avessi una bozza di un mio romanzo dal titolo "alone in the dark" o un filmino domestico sul grande blackout ?
Poi c'e' il grande tema di stabilire se il contenuto è effettivamente una violazione: anche contenuti molto noti possono essere usati se per studio o critica, ad esempio facendo una parodia.
Lasciare che sia l'intermediario a decidere e' cosa ostica. Se poi quello mi cancella il video sul blackout ed io gli faccio causa ? L'operatore non dovrebbe mai essere parte coinvolta giuridicamente in questa valutazione ma essere un mero esecutore.
Negli USA il meccanismo non è poi cosi' male (ma bisogna ricordare che la' hanno la common law, comunque).
Con il DMCA, se Tizio chiede la rimozione di un file (indicato puntualmente con tanto di URL) giura di essere il titolare edl diritto e che l'uso è illecito. Nell'ipotesi sopra, se il mio filmino fosse indebitamente cancellato perche' richiesto da Tizio, intanto Tizio sarebbe reo di spergiuro (che è reato e per l'AD di una società non è cosa di poco conto) e poi dovrebbe risarcirmi del danno.
Questo è in estrema sintesi, IMHO, il nocciolo della questione: come costruire un enforcement (in parallelo a quello finanziario per i grandi criminali) che nel meccanismo, nella procedura, offra intrinsecamente delle garanzie che limitino eventuali abusi, tenendo conto delle nostre leggi e del nostro sistema giudiziario.
Garanzie che nella bozza di regolamento AGCOM non vi erano...
Poi, c'è tutto il tema di ristabilire alcuni diritti degli utenti che, con il passaggio al digitale, vengono meno (prestito, regalo, mercato secondario)
