Guest post di Mauro Alovisio: La trasparenza, se non ora, quando ?

Luci e ombre del nuovo testo unico (D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33) in vigore dal 20 aprile 2013

Il testo unico sulla trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n. 80) è stato approvato dal Governo in attuazione dell’art.1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, c.d. “legge anticorruzione”); il provvedimento riordina le precedenti disposizioni in “materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modifica ed integra l’attuale quadro normativo con interessanti novità; vediamo quali, per capire insieme che cosa cambierà realmente per i cittadini e le imprese.

Il testo unico definisce in termini chiari il concetto di trasparenza (art. 1): “intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Gli enti pubblici avranno l’obbligo di pubblicare on line sui propri siti web istituzionali:

  • i dati sui redditi, sulla condizione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo politico (art.14);
  • i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali con evidenza delle risorse trasferite a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate (nel caso di mancata pubblicazione on line dei rendiconti è prevista la riduzione del cinquanta per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno, (.art. 28);
  • i documenti relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38);
  • i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata dal servizio sanitario nazionale( art.41);
  • i dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 21);
  • i dati e i gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (art.23);
  • le informazioni identificative degli immobili posseduti, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (art. 31);
  • le informazioni sui tempi di pagamento dell’amministrazioni (indicatori) relativi, agli acquisti di beni, servizi e forniture ( art.33);
  • le informazioni sui procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione di ufficio dei dati (art. 36).

Il provvedimento rafforza inoltre obblighi di pubblicità degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, delle consulenze e ribadisce che la pubblicazione è condizione di efficacia dell’atto di conferimento e condizione per la relativa liquidazione.

Una delle novità positive è la previsione degli obblighi per le pubbliche amministrazioni di assicurare la qualità delle informazioni pubblicate on line sui siti istituzionali in termini di integrità, costante aggiornamento, completezza, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità; viene prevista che la qualità delle informazioni non line non può costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti (v. art.6).

L’entrata in vigore delle disposizioni del testo unico comporta dei complessi effetti organizzativi e tecnici per gli enti pubblici,quali: l’adozione e l’ aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione con allegato il relativo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’ente, la designazione del responsabile della corruzione e della trasparenza (che possono preferibilmente coincidere); la riorganizzazione dei contenuti on line.

Viene istituita, all’interno della home page dei siti internet istituzionali, una sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al cui interno, saranno contenuti in apposite sottosezioni, descritte nell’allegato tecnico A al testo, i dati, le informazioni, i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. in via esemplificativa: dati su organizzazione, personale, collaboratori, performance, enti controllati, attività, procedimenti, provvedimenti,controlli sulle imprese, bandi di gara, sovvenzioni, contributi, sussidi, bilanci, beni immobili, pagamenti, servizi erogati).

La funzione della sopra citata sezione “Amministrazione Trasparente” è di facilitare ai cittadini la fruizione delle informazioni, dati pubblicati on line e la possibilità di comparazione del livello di trasparenza dei diversi enti pubblici (art.9).

Il testo unico definisce con chiarezza l’ambito soggettivo di applicazione: le disposizioni si applicano, infatti, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 16; alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea e alle autorità indipendenti (v. art.11).

Le amministrazioni devono pubblicare i documenti sul sito internet istituzionale (v.art.5) a partire dalla data in cui gli stessi atti acquistano efficacia giuridica; la durata della pubblicazione è di cinque anni decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a quando gli atti abbiano espletato i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dallo stesso testo unico per i dati sui componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, secondo comma, tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti) e per i dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 5; tre anni successivi alla cessazione dell’incarico).

Il testo unico prevede una novità importante: un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione on line costituisce infatti elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46). Il testo unico introduce uno specifico obbligo per i dirigenti responsabili degli uffici di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare dell’amministrazione ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43).

Il provvedimento rafforza il profilo dell'apertura e del riutilizzo dei dati pubblici (ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (v.art. 7).

Viene riconosciuto per la prima volta nel nostro ordinamento un nuovo istituto: il diritto di accesso civico dei cittadini di accesso, di richiedere e di ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenute ma che, per qualsiasi motivo non abbiano provveduto a rendere pubbliche attraverso la pubblicazione on line. Il diritto di accesso civico è riconosciuto a tutti (diversamente dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art. 24 della legge 241 del 1990, che è invece riconosciuto ai soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante). La richiesta di accesso civico è gratuita e deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell’ente e comporta l’obbligo di pubblicare on line i dati, informazioni, documenti richiesti e di trasmettere gli stessi al richiedente ovvero comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione con la relativa indicazione del collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

La finalità delle disposizioni del nuovo testo unico è di consentire il controllo diffuso dei cittadini sull’attività amministrativa, un controllo non solo limitato a comprendere cosa fa l’amministrazione ma come amministra le risorse pubbliche anche nell’ottica di prevenire fenomeni corruttivi: la trasparenza deve svolgersi comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali (artt.1 e 4).

Il testo in esame contiene ottimi spunti ma occorreva probabilmente rafforzare ulteriormente gli obblighi della trasparenza specie nel settore sanitario, inserire delle scadenze rigorose nell’adozione dei piani contro la corruzione (una recente circolare della Civit ha ritenuto il precedente termine del 31 marzo ordinatorio e non perentorio!).

Come osservato da alcuni studiosi, non basta proclamare la trasparenza on line attraverso una semplice legge ma occorre cambiare metodologie di lavoro e approccio, coinvolgere maggiormente gli stakeholders ( quali: associazioni di consumatori, aziende, università e centri di ricerca); puntare sulla formazione e aggiornamento del personale e riflettere sulla necessità di rafforzare anche la trasparenza interna degli enti al fine di non degradare questa importante opportunità di crescita per il nostro paese nella trasparenza opaca (pubblicazione esorbitante e diluviale di dati, spesso inutili e di difficile comprensione).

Avv.Mauro Alovisio – Blog.

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n. 80) Il testo è consultabile on line a questo linkallegato A

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