Norme in finanziaria a sostegno dello sviluppo di una rete in fibra ottica

ART.
(Interventi a sostegno dello sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione)

1.
Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle
aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti
di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione
tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e
comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al
presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo
individua nel programma le risorse necessarie che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al
relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di
euro per il periodo 2007/2013 a valere sui fondi FAS.
2. Il
Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle competenze delle
regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica a banda larga nel rispetto del seguenti
principi e criteri direttivi:
a) disciplina delle tecniche di
finanza di progetto e di accordo fra il settore pubblico e privato per
finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le
infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a
condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di
un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e
delle norme comunitarie;
b) fermi restando i compiti spettanti al
Ministero dello sviluppo economico e all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi della legislazione vigente, la delega dovrà
prevedere la razionalizzazione e  semplificazione della disciplina
generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle
norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo
nella posa e passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell’accesso
alla proprietà privata favorendo e garantendo al tempo stesso
l’utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture fra i
diversi operatori.
c) definizione di apposite procedure semplificate
di inizio attività da seguire in sostituzione di quelle attualmente
previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori
di ogni specie e genere per gli scavi e la posa in opera degli impianti
realizzati secondo le più moderne tecnologie; definizione della durata
delle medesime non superiore a trenta giorni per la approvazione dei
progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la
localizzazione dell’opera d’intesa con l’ente locale competente;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto
definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori
sessanta giorni, con previsione del silenzio assenso alla scadenza di
tale termine; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di
responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
d)
previsione delle opportune modifiche al codice civile favorendo
all’interno dei condomini la posa di cavi ed infrastrutture avanzate di
comunicazione;
e) previsione di un regime agevolato per l’utilizzo
del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda
larga prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità per un
congruo periodo di tempo dell’utilizzo del suolo pubblico per la posa
di cavi infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali
alla realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle
nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni
finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli
insediamenti residenziali;
f) previsione di interventi che, nelle
aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell’uso delle
spettro radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e
la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine
prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di
trasmissione e collegamento anche utilizzati dalla amministrazioni
civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle
bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;
g)
attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento
dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione di
stipulazione accordi di programma con le regioni interessate;
h)
affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a)
mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
comunitaria in materia;
3. I decreti legislativi previsti dal comma
2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché
quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto
legislativo è emanato anche in assenza del parere.
4. Nei due anni
successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni
correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della
medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.
5.
Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art.
Denuncia di inizio lavori

1.
Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attività.
2. L‘operatore della comunicazione ha facoltà di
utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le
infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo
pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora
dall’esecuzione dell’opera possa derivare un pregiudizio alle
infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare
ritardo alcuno all’esecuzione dei lavori, concordano un equo
indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
3.
Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture, all‘Autorità Garante per le Comunicazioni dall’art. 89,
primo comma, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
All’Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l’emanazione
del regolamento di cui all’art. 4, terzo comma, della legge 31 luglio
1997 n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L
‘operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
dell’Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata
da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa
vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato,
indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai
sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture
destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere
di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7 del DPR 6 giugno
2001 n. 380.
6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al
termine massimo di efficacia di tre anni. L’interessato è comunque
tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei
lavori.
7. Qualora l’immobile interessato dall’intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega,
alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni
antecedente l’inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di
effetti.
8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela
non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990 n. 241 Il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In
caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di
inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia,
l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di
assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine
indicato al comma 3 sia riscontrata l’assenza di una o più delle
condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi
ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica
all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono
necessarie per conseguire l’assenso dell’Amministrazione. È comunque
salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le
modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa vigente.
11.L‘operatore della comunicazione decorso il
termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà
comunicazione dell’inizio dell’attività al Comune.
12. Ultimato
l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato  di collaudo finale che va presentato allo sportello unico,
con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato
con la denuncia di inizio attività.
13 .Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l’art. 23 del DPR 380/2001. 

Art. …
Occupazione del suolo pubblico e limitazioni legali alla proprietà

1.
Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo 1  agosto 2003 n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti
interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L‘occupazione e l’utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.
2.
Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 si
applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di
proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di
utenza.