Quinta Venezia

Scrive Luca...

Stefano Quintarelli è perplesso sulla rete pubblica wifi a Venezia, soprattutto per il rapporto costi-benefici.

Vorrei precisare che non sono perplesso circa il rapporto costo/benefici; ho detto chiaramente che un intervento pubblico per realizzare l'infrastruttura mi sembra necessario (l'ho detto quasi tutti i giorni negli ultimi 3 anni, per la verita').

Diciamo che il rapporto costi/benefici mi incuriosisce; qualcuno nei commenti ha scritto che l'infrastruttura e' realizzata per esigenze comunali e l'accesso ai cittadini e turisti e' un utile effetto complementare. Questo non traspariva dagli articoli epost che ho letto al riguardo e cambia non poco lo scenario.

Senza conoscere i dettagli non si puo' commentare il rapporto costi/benefici. Critico invece senza alcun dubbio l'affermazione riportata dai giornali che vorrebbe l'idea di remunerazione associata ai servizi ("over the top"), che assolutamente non puo' accadere.

Le mia perplessita' riguardano
1) la modalita' tecnica (penso che reti fully meshed siano meglio di access point alimentati in fibra, soprattutto con calli strette e muri grossi) e
2) la modalita' di erogazione diretta al cittadino (un servizio non limitato di accesso ad Internet altera lo scenario competitivo; a Barcellona la CMT e' intervenuta per evitarlo e non so se in italia sia compatibile  con la legge Bersani (ammesso e non concesso che sia ancora valida))

tutto qui… in attesa di saperne di piu'!

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8 thoughts on “Quinta Venezia”

  1. da http://ilnuovomondodigalatea.wordpress.com/2009/07/04/venezia-digitale-galatea-fa-linviata-wifi-nella-nuova-rete-di-venezia/
    Il Vicesindaco Vianello dichiara: “É un investimento enorme, certo, passare le fibre ottiche nel territorio del Comune, ma quando mi chiedono come si rientra dei costi io rispondo che non si rientra, come non si rientra quando si costruisce un asilo. Però ormai avere accesso libero alla rete digitale è un diritto per i cittadini, come l’istruzione e l’accesso ai servizi, non importa quanto costa, ed è anche un investimento, perché poter offrire alle aziende connessioni rapide se portano la loro sede nel territorio nostro può fare la differenza nel prossimo futuro”

  2. La scelta tecnica di fare AP connessi alla fibra e AP in modalità mesh è dovuto ad alcune necessità di partenza di cui accennava un’altra persona nel post precedente

  3. Gigi Tagliapietra

    Forse varrebbe la pena di vedere la soluzione che hanno adottato all’isola di Ponza con una rete mesh (l’ha progettata una persona che conosco) e tra l’atro con software Open Source.
    C’è anche uno spinoff del Politecnico di Torino ( http://www.winext.eu/cms/index.php) che fa cose interessanti in proposito e le stiamo provando qui al Parco Tecnologico di Pula

  4. Alessio, il parallelo con l’asilo e’ fuorviante, a mio modo di vedere. Le motivazioni sono diverse.
    Art.33 della Costituzione: La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
    Se avessimo un obbligo costituzionale per la Repubblica di fare reti di telecomunicazioni, varrebbe per tutti e tutti vi si adeguerebbero. Qui il problema e’ che potenzialmente si altera uno scenario competitivo in modo non simmetrico per i vari operatori.

  5. Claudia Sarrocco

    Per quanto riguarda il tema della potenziale distorsione della concorrenza e la normativa applicabile, è necessario premettere che nel caso di specie si tratta di “servizi pubblici locali” e non di “servizi strumentali” disciplinati dall’art. 13 del Bersani.
    L’art. 13 del Bersani infatti si applica solo ai “servizi strumentali”, intesi come quei servizi a beneficio degli enti pubblici e non a beneficio direttamente del “pubblico”. Per fare un esempio: i servizi informatici agli uffici pubblici e istituzionali di un Comune, sono un servizio strumentale. Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, o il servizio idrico, di cui beneficiano direttamente i cittadini sono un servizio pubblico.
    I “servizi pubblici locali” sono espressamente esclusi dall’applicazione dell’art. 13 del Bersani e sono invece soggetti all’art. 23-bis del d.l. 112/08 convertito con la legge 133/08, che disciplina appunto i “Servizi pubblici locali di rilevanza economica”.
    AL fine di favorire la più “ampia diffusione della concorrenza e della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori economici”, l’art. 23-bis prevede che “il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica” (ovvero tramite gara).
    In “deroga” a quanto sopra,inoltre, il terzo comma dell’art. 23-bis prevede la possibilità di affidamento diretto o “in house” a una società a totale partecipazione pubblica (“nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria” – v. sentenza Teckal) nel caso in cui vi siano “situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”.
    In tal caso, tuttavia, l’ente affidante “deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi di mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione”.
    In altre parole, l’affidamento del servizio ad oggi può avvenire in due modi:
    – in via ordinaria, a norma del comma 2 dell’art. 23bis, attraverso una procedura ad evidenza pubblica (gara);
    – in via derogatoria, commi 3 e 4, mediante un affidamento diretto (“in house”) ad una società a totale capitale pubblico, a condizione la scelta sia motivata da una situazione sostanzialmente di “market failure”, e vi sia parere positivo dell’AGCM e dell’autorità di settore.
    Attualmente ho visto un solo parere sul tema dell’AGCM, che in relazione all’affidamento in house di servizi di “manutenzione e gestione di una rete wireless per la fornitura di connettività a banda larga nel territorio del Comune” ad una società dello stesso Comune ha espresso parere negativo.
    L’Autorità, esaminando le motivazioni del Comune, dopo aver ribadito che “il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali de[v]e avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica” e che “la stessa norma ha, tuttavia, previsto che tale principio possa essere derogato in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento” ha ritenuto che le motivazioni addotte dal Comune per l’affidamento “in deroga” del servizio – ovvero l’esistenza della rete, che solleverebbe “la costituenda società dall’importante costo per la costruzione” della stessa – non sono sufficienti a provare la necessità della deroga alle procedure ordinarie di gara.
    Secondo l’Autorità, infatti “ogni altro soggetto che intendesse fornire il servizio richiesto dal Comune si troverebbe nella medesima condizione di non dover sopportare i costi della realizzazione della rete. Inoltre, proprio l’analisi svolta evidenzia che numerosi altri soggetti potrebbero concorrere per la fornitura del servizio di gestione della rete del Comune e che l’offerta della società comunale NON appare essere indiscutibilmente l’offerta con le condizioni migliori dal punto di vista economico. Pertanto, appare evidente che soltanto lo svolgimento di un’ordinaria procedura di gara potrebbe consentire l’individuazione della soluzione più efficiente per la gestione della rete e l’offerta del servizio di connettività a banda larga ai cittadini del Comune.”
    Tornando al servizio di accesso ad Internet attraverso la rete WiFi del Comune di Venezia, dunque, si tratta di un servizio pubblico locale, come tale soggetto alla disciplina di cui all’art. 23bis sopra citata, e non di un servizio strumentale.
    L’affidamento della (costruzione) e gestione della rete alla società Venis, quindi, se avvenuto dopo l’entrata in vigore dell’art. 23bis (luglio 2008) dovrebbe essere avvenuto tramite gara, ovvero tramite affidamento diretto “in deroga”, nel rispetto delle condizioni sopra illustrate.
    Nel caso in cui la delibera relativa all’affidamento del servizio fosse invece intervenuta in un momento precedente all’entrata in vigore della norma, avrebbe comunque trovato applicazione la disciplina di cui all’art. 113 del d.lgs. 267/00 (Testo Unico Enti Locali), il quale prevede la possibilità di affidamento dei servizi pubblici tramite gara, a società mista, ovvero “in house”, senza però prevedere la necessità di un parere dell’AGCM e dell’Autorità di settore.
    Seppure a norma dell’art. 113 non è necessario motivare la scelta di affidamento “in house” come visto sopra, devono comunque essere rispettate le regole dettate dalla giurisprudenza comunitaria (trasparenza, non discriminazione, etc), e – in ogni caso – non è da escludere che quando entrerà in vigore il regolamento previsto dall’art. 23bis (siamo in attesa) anche per i servizi pubblici affidati anteriormente sia prevista l’acquisizione obbligatoria del parere dell’Autorita garante.
    Per concludere, trattando di concorrenza e trasparenza, la normativa prevede l’affidamento dei servizi pubblici tramite gara (procedura a evidenza pubblica) proprio per evitare potenziali alterazioni del mercato. L’ente pubblico ha comunque la possibilità di procedere con l’affidamento diretto (“in house”), tuttavia in tal caso la disciplina dispone il rispetto di determinate condizioni affinché l’operazione sia legittima (v. sopra, 23bis della 112/2008 o 113 del TUEL). Se tali condzioni non fossero rispettate, la decisione di procedere tramite affidamento diretto sarebbe attaccabile in quanto potenzialmente avente effetto distorsivo sulla concorrenza (qualsiasi operatore del settore interessato a gestire il servizio potrebbe quindi promuovere un ricorso chiedendo l’annullamento dell’affidamento allo scopo di mettere a gara il servizio).
    Va da sé che il quadro sopra esposto è generale e tracciato in base alle informazioni disponibili su Internet. Per valutare in maniera approfondita la situazione sarebbe necessario acquisire gli atti relativi all’affidamento (mediante una semplice istanza di accesso presso il Comune di Venezia).

  6. Ma tu lo sai che il responsabile della Rete Wi-Fi di Venezia ha la casa a Montalcino? Puoi chiedere a lui direttamente! 😉

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