Approfondimento sulla Hadopi 2

un amico che bazzica di questioni di questo genere a livello europeo mi ha raccontato alcune cose:

il succo dell'HADOPI2 e' che invece di avere l'HADOPI ad emettere la "sentenza", si fa ricorso ad una procedura nota come "ordonnance pénale", una procedura semplificata che non prevede contradditorio prima della decisione del giudice, il quale puo' in ogni caso rimandare il dossier al pubblico ministero perche' questo avvii una procedura ordinaria, se ritiene che il contradditorio sia utile.  Bisogna tenere presente che il giudice non e' obbligato a motivare la sentenza (dal che si deduce la rapidita' con cui tali sentenze verranno emesse..).

Quindi di fatto l'HADOPI2 soddisfa *formalmente* la sentenza del Consiglio Costituzionale (secondo cui non era possibile demandare ad una autorita' *amministrativa* una decisione che impatta cosi' pesantemente sui diritti fondamentali dei cittadini francesi) ma si puo' sostenere che non la rispetti *sostanzialmente*, dato che la procedura in oggetto non prevede appunto il contradditorio.

Inoltre, pare che l'HADOPI2 continui a non soddisfare il rilievo del Consiglio Costituzionale che dice (part. 18) che:

  "en opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de   l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité    à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire   à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;"

ovvero il principio della presunzione di innocenza, dato che e' l'utente a dover dimostrare di non aver violato i diritti di chicchessia sulla base di "prove" fornite da privati.

Bisogna anche tenere presente che quando si usa questa procedura semplificata e' possibile opporsi e attivare una procedura normale entro 30 giorni dalla ricezione della notifica della decisione del giudice (maggiori dettagli nel codice di procedura penale francese).

Altro punto: L'ordonnance penale prevede che la decisione del giudice non costituisca "res judicata" per quanto attiene ad eventuali azioni civili volti alla riparazione dei danni.  Quindi le major dovrebbero attivare una procedura ordinaria per farsi pagare i danni dal supposto pirata.  Notato l'inghippo, l'UMP ha proposto un emendamento al Senato per metterci una pezza.  In pratica un'eccezione all'eccezione.

La Quadrature ha scritto un dossier sul testo votato al Senato, non so quanto differente rispetto a quello votato ieri, qui (pdf) e qui.

Ovviamente il tutto passera' di nuovo al Consiglio Costituzionale; questa volta  la decisione potrebbe non essere cosi' scontata.

E' possibile che  il Consiglio sia soddisfatto dalla procedura semplificata, dato che almeno formalmente si fa ricorso ad un giudice e che comunque e' possibile fare ricorso alla procedura ordinaria.

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1 thought on “Approfondimento sulla Hadopi 2”

  1. Per come l’hai descritta, è analogo al nostro decreto penale di condanna, strumento giuridico col quale il PM fa richiesta al GIP (giudice per le indagini preliminari) di emettere una sentenza di condanna senza che si sia instaurato un contraddittorio con l’indagato. E’ limitata ai casi meno gravi (laddove la pena sia soltanto pecuniaria) e comunque il condannato può opporvisi entro quindici giorni, con la sua opposizione instaurando un rito ordinario. Il rito consente una serie di benefici in ordine alla pena, come ad es. la riduzione fino alla metà.
    Il fatto è che in Italia la richiesta deve venire comunque dal PM, e solo in seguito all’iscrizione del soggetto nel registro degl’indagati. Da noi, quindi, si dovrebbe creare una sorta di «telefono senza fili» degli operatori che dovrebbero comunicare ai PM tutte le notizie di reato; questi, dovrebbe provvedere ad iniziare le indagini. Comunque, il GIP dovrebbe condannare se ed in quanto sia accertata una violazione di una norma penale, e non a scopo preventivo.
    Giuridicamente parlando, mi sembra una forzatura dei concetti di colpa/pena/sanzione/autorità giudicante (non so niente della legge francese, ma non è completamente dissimile da quella italiana, che anzi ne è, almeno in parte, derivazione).

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