La Cassazione sulla equiparazione del web alla stampa

Sto cercando di farmi una idea e mi sto documentando.
Oltre a questa sentenza della Cassazione, esiste qualche altra decisione di senso contrario ?

Cass. Pen., Sez. III, Sent. 10535/2009 « Information Society & ICT Law.

Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.

e, poche righe prima:

D’altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum
strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via
telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore
responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come
su ogni altra rubrica della testata).

(si trattava del forum dell’ADUC)
Non sono un avvocato e vorrei capirne di piu’, se qualche penalista volesse commentare…

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5 thoughts on “La Cassazione sulla equiparazione del web alla stampa”

  1. Non mi pare di ricordare, ma ormai sono vecchio… 😉
    il primo link e’ quello piu’ recente con la sentenza della cassazione.
    purtroppo non so giudicare se sia rilevante e in che misura rispetto ai ddl che si discutono in questo periodo.
    quando rinasco studio legge.

  2. vincenzo vicedomini

    …ora capisco perchè tutti quelli che abbandonavano “ingegneria” oggi siano ottimi avvocati…
    Comunque Andrea parla di sentenza importante in quanto sancisce la neutralità del mezzo tecnologico rispetto alla definizione di “stampa”. Probabilmente se andassi sul forum di interlex a diffamarti e per puro caso trovassi il direttore editoriale (M.C.) ubriaco che fa passare la pubblicazione, avremmo (io e lui) di fatto implementato una diffamazione a mezzo stampa.
    Se ti diffamassi su un forum non appartenente ad una pubblicazione registrata nel registro pubblicazioni del tribunale, ne risponderei comunque penalmente ma, suppongo, non ti avrei diffamato a mezzo stampa.
    Comunque, per attivarti in tal senso, mi sa che siano prevedibili altre nuvole all’orizzonte.

  3. I commenti di Monti alle due sentenze riportate da Vincenzo Vicedomini sono pienamente condivisibili e – personalmente – li sottoscrivo. Il problema è che ormai non si può più avere la moglie ubriaca e la botte piena; di questa incertezza giuridica c’è chi ne approfitta (di questo si è accorto anche il legislatore che ora vuole nuovamente regolamentare la materia per arginare i discutibili eccessi che ultimamente, per un uso sconsiderato degli strumenti del web 2.0, si stanno moltiplicando).

  4. Finche il legislatore non chiarirà una volta per tutte cosa si debba intendere per
    “siti internet aventi natura editoriale” purtroppo temo che continueremo a “sguazzare nell’incertezza”.
    Per ora mi pare che l’unica vaghissima definizione sia quella della L.62/2001 e nemmeno l’ultima iniziativa del governo (che leggo su P.I.) va nel senso di una maggiore chiarezza: si continua a sottoporre i “siti internet aventi natura editoriale” a nuovi e più stringenti vincoli senza risolvere il problema “a monte”.
    In attesa di una definizione (o almeno un interpretazione) legislativa temo che il tutto sia rimesso alla sensibilità del singolo interprete.

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