Le difese anti-pirateria prevalgono sul diritto di copia

Questo il titolo sull’articolo del sole 24 ore di oggi che poi scrive…

Chi acquista regolarmente un dvd (o prodotti similari) può realizzare
una copia per uso privato, come prevede la legge sul diritto
d’autore.Ma se per garantire questa facoltà il produttore deve
rinunciare alle difese antipirateria, il consumatore deve cedere il
passo e rinunciare alla copia privata…

«Deve dunque ritenersi – concludonoi giudici – che,allo stato della tecnica quantomeno riferibile al 2004, l’apposizione di misure tecnologiche di protezione che impediscono anche l’esecuzione di una sola copia dell’opera non costituisce violazione del diritto di copia privata».

Insomma, il signor A.G. ha detto “io ho diritto alla copia privata, togliete le misure di protezione” e il tribunale gli ha detto “no, non puoi obbligare a togliere le misure di protezione”.

Non ho letto la sentenza, mi pare pero’, a prima vista, che ci sia un’altra domanda rilevante, a valle di quanto sopra: “stante che io ho diritto ad avere la copia privata ma non posso obbligarti a non mettere misure di protezione, io posso aggirarle ?”

Sono curioso di leggere il commento degli amici avvocati specializzati…

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14 thoughts on “Le difese anti-pirateria prevalgono sul diritto di copia”

  1. Ci aggiungo un carico di briscola: e se il supporto originale su cui risiede la mia legittima copia si deteriora col tempo nel normale utilizzo, decade il mio diritto ad usufruire dell’opera per cui ho pagato oppure ho diritto a che mi venga sostituita stante il fatto che il supporto non è eterno, che non posso farmene una copia di backup e che la mia licenza d’uso è, però, a tempo indeterminato?
    Personalmente in auto non uso l’originale di un CD, ma la copia che mi sono fatto appositamente per evitare che l’originale si rovini lasciandolo sotto il sole.

  2. Sono tutto fuorché un avvocato specializzato, ma da eventi passati credo che anche se fosse legale (o legalizzato) aggirare la protezione, resta sempre un blocco che potrebbe essere reso sempre più difficile da aggirare.
    Anziché andare per carte bollate, che risolve poco e costa molto, credo che la strada più percorribile sia sensibilizzare il pubblico sull’assurdità del DRM e assimilati sia per la restrizione della fruizione sia per la conservazione a lungo termine dei contenuti.
    L’arrampicata legale sugli specchi del DVD è il miglior esempio di follia legale: io ti vendo un DVD crittato e ti vendo il lettore DVD con la chiave di decodifica; per leggere il DVD tramite il lettore ti permetto di leggere la chiave di decodifica, ma non ti permetto di leggerla se vuoi leggere il DVD per cavoli tuoi. Avessimo detto una cosa del genere ad una persona 30 anni fa, ci avrebbe preso per matti (quali siamo diventati).

  3. Ancora…: se acquisto il “diritto” di visione dovrei poterlo “esercitare” quel diritto ovunque io ritenga più conveniente: su un lettore BluRay HD, su un lettore DVD standard, sul mio iPod in formato compresso… no?

  4. Art. 71-sexies della L.633/1941
    1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, NEL RISPETTO delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater.
    (omissis)
    Art. 102-quater della L.633/1941
    1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
    Credo che la decisione non faccia una grinza.

  5. Nessuna grinza… è un loop.
    I “titolari” dei diritti hanno sempre combattuto la copia privata e, di conseguenza, non si sognano minimamente di agevolare la “copiabilità”. Questa è sancita come (privatamente) lecita dall’art.71-sexies a cui – grazie al 102-quater – si può benissimo sfuggire…
    Comma 22 ?

  6. Stefano, troppa fiducia nel diritto… qualunque pratica elusiva non e’ punibile per sua stessa natura. Non servono cioe’ analisi complesse, e non e’ il diritto la tecnica di riferimento.
    A me qualche tempo fa e’ capitato un problema analogo con le mappe Navtech del navigatore integrato nella 147. Il CD integrava delle protezioni anticopia; quindi – dato che scrivere una mail mi costava meno tempo che crackare le misure anticopia – ho chiesto alla Navtech di fornirmi una copia di sicurezza… loro invece di fornirmela mi hanno diffidato dal copiarlo. Allorche’ io lo ho copiato; e gia’ che c’ero – ie: dopo che ho messo mano alla documentazione in lungo e largo – ho utilizzato la cartografia anche per altre cose per ripagarmi del tempo speso a combattere con la merda di Navtech.
    E’ cioe’ stupido rivolgersi ad un giudice per una legge che in caso di necessita’ si puo’ eludere all’infinito… e il caso di necessita’ lo creano da una parte il legislatore con questa normativa idiosincratica a tutela della P.I., dall’altro gli innumerevoli giudici che prendono decisioni sbagliate a causa del dividendo culturale che li investe (ie: obsolescenza della loro cultura).

  7. … ma la domanda vera non dovrebbe essere?:
    allora l'”equo compenso” (che più giusto sarebbe chiamare l’iniquo mafioso balzello) a cosa serve ?? non era spacciato da questi sedicenti paladini della legalità come la contropartita economica del diritto di copia privata??
    Dal punto di vista prettamente tecnico farsi pagare (forzosamente) per un servizio che non si eroga si chiama TRUFFA (e se non si e’ da soli ma in gruppo si chiama associazione a delinquere).
    In pratica i cittadini onesti devono subire l’oltraggio di essere spacciati per pirati e contemporaneamente derubati (ogni volta che acquistano un supporto di memorizzazione) da coloro che li accusano di essere tutti dei ladri … magie della mistificazione e della propaganda.
    Venendo alla sentenza annoto che la logica (la logica non un opinione) direbbe l’esatto contrario infatti
    a) dall’art 102 e’ possibile apporre limitazioni “che … sono destinate ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”
    quindi le limitazioni NON POSSONO IMPEDIRE GLI ATTI AUTORIZZATI e quindi delle due l’una
    – o la copia privata e’ un atto autorizzato (ed allora impedirlo e’ una violazione di legge)
    – o la copia privata NON e’ un atto autorizzato ed a questo punto qualcuno dovrebbe spiegarci cosa significa l’art. 71 ma soprattutto perché paghiamo FORZOSAMENTE per un atto NON autorizzato.
    Capisco che i titolari dei diritti avanzino pretese assurde, ma dove sono i politici da noi eletti che dovrebbero garantirci leggi eque e nell’interesse della collettività?

  8. @Eurolegal, ma non c’era stata una questione legata all’efficacia (mi pare di ricordare) per cui CSS (Content Scrambling System), visto che e’ apribile da un bimbo con una marea di programmi non e’ considerato una efficace misura tecnica di protezione ?
    forse era negli USA ?

  9. @Dino Bortolotto: ho riportato in maiuscolo le parole NEL RISPETTO per sottolineare che la copia privata è possibile A CONDIZIONE CHE il titolare dei diritti lo consenta non ricorrendo all’apposizione di misure di protezione (evidenziando così, in modo implicito ma abbastanza chiaro, che non intende autorizzare le duplicazioni).
    @Stefano Quintarelli: una cosa è pretendere che il titolare dei diritti elimini la protezione (cosa impossibile per le ragioni già dette), altra cosa è riuscire ad aggirare la protezione e così ottenere “in proprio” una copia privata (in questo caso anch’io mi sentirei di escludere la punibilità del fatto, sempre che beninteso ricorrano tutte le condizioni previste dall’art.71-sexies).

  10. @legal: e quindi il detentore dei diritti incassa l’equo compenso (in ogni caso) ma PER LEGGE può attuare a suo piacimento misure che impediscano la copia privata …. complimenti a tutta la nostra classe politica che fa finta di non vedere la truffa legalizzata.

  11. @Dino et al: IMHO l’equo compenso e’ un balzello pro-SIAE la cui motivazione addotta e’ solamente un pretesto per attuare il medesimo. Un po’ come le tasse e le una tantum dei governi di qualche anno fa: il governo ha bisogno di x soldi? Molto bene, si prendono le statistiche di vendita, si vede cosa tassare, si applica una tassa che e’ circa x/n dove ‘n’ sono gli oggetti venduti et voila’! I miei (pochi) supporti riscrivibili li compero (legalmente) all’estero.

  12. Se non sbaglio l’equo (?!?!) compenso fu introdotto con la SIAE commissariata ed il commissario era il Prof. Masi che, nei giorni dispari, era la controparte della SIAE a Palazzo Chigi.

  13. Legge 633 del 1941?!?
    Ma che senso può avere qualsiasi estrapolazione di parole che sono state scritte – relativamente alla materia in oggetto – qualche era geologica fa?

  14. E’ interessante leggere come si è mosso il diritto d’autore nella storia:
    a fine ‘800 erano gli “inventori” USA a copiare sistematicamente i brevetti europei e ad eluderne quindi il sistema di diritti.
    A partire dalla II guerra (non dimentichiamoci la razzia di “patents” tra cui quella dell’Aspirina come bottino di guerra), a sorti (ainoi) rovesciate, abbiamo prima subito ed ora stiamo reagendo al sistema che tutela soprattutto il sistema USA di diritti.
    Non è un caso che la ns. normativa spesso risponda a lobby d’oltreoceano.
    Tutto ciò mentre ad est-est, si copia di tutto e di più (non solo nel mondo del digitale).
    In sintesi: è una guerra strisciante tra blocchi che vista a livello macro ricorda la brace piuttosto che il fuoco. Chissà dove apparirà la fiammata…

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