Pacco natalizio: Ecco le motivazioni della Cassazione che conferma che gli ISP italiani devono sequestrare The Pirate Bay e molto di piu’. (tra l’altro, anche decisione avversa ISOHunt in USA)

La pirateria abolita per sentenza. Scarica Cassazione-sentenza-49437-2009 (pdf)

Non vedo l'ora di leggere il parere degli amici avvocati. A prima vista la sentenza di cui sopra mi sembra un'inefficace abnormita' giuridica che si basa su una idea astratta del mondo..

Prendiamo questa:

"se il sito web si limitasse a mettere a disposizione il protocollo di comunicazione (quale quello peer to peer) per consentire la condivisione di file contenenti l'opera coperta da diritto d'autore, ed il loro trasferimento tra utenti, il titolare del sito stesso sarebbe inr ealta' estraneo al reato"

cosa significa "sito web che si limita a mettere a disposizione il protocollo" ?. Pare che non abbiano capito cosa sia un protocollo. Questi 813.000 siti mettono a disposizione il protocollo…

  1. afferma l'esistenza di un obbligo generale di "vigilanza" dei provider sui flussi telematici:  !!!!! (*)
  2. dato che c'e' un servizio di indicizzazione il sito "cessa di essere un mero corriere che organizza il trasporto dei dati": cioè, se fai una operazione tecnica, non puoi invocare il mere conduit. Youtube e' fottuto. E Google e Bing ? anche loro indicizzano materiale coperto da diritto d'autore! _tutto_ è protetto da diritto d'autore!
  3. "mettere a disposizione" e' il reato di diffusione in rete ed e' competente il giudice nazionale anche se il reato non avviene in italia: ora, dato che l'azione penale è obbligatoria, mi aspetterei che _tutti_ i siti che mettono a disposizione dei torrent, siano oggetto di monitoraggio e inibizione, anche quelli sconosciuti agli utenti italiani…
  4. l'inibizione all'accesso parificata al sequestro. il fatto che il server sia all'estero non è di impedimento alla adottabilità del sequestro preventivo: in astratto si, ma non gli ha detto nessuno che non tecnicamente non funziona, nemmeno in Cina ?

Vediamo alcuni passaggi…

"fermo restando l'esonero da responsabilita' per i fornitori di contenuti telematici riconducibili a terzi, sussiste pero' un obbligo generale di vigilanza del Provider sui flussi telematici in transito sui propri sistemi"

Se non venisse dalla Cassazione probabilmente direi che mi parrebbe di una castroneria giuridica.

I due soggetti non c'entrano l'uno con l'altro. Provider sono soggetti diversi dai fornitori di contenuti. I fornitori di contenuti  non sono responsabili per i contenuti riconducibili ad altri, OK, e i provider ? lo sono ?  nulla si dice di loro. 

Pero' l'obbligo generale di sorveglianza e' esplicitamente escluso dalle leggi italiane: Penale.it.

D.
l.vo 9 aprile 2003, n. 70 [2] che, agli artt. 14, 15 e 16, regola forme
di responsabilità per il mere conduit , il caching ed il hosting senza,
tuttavia, prevedere specifiche responsabilità penali per posizione di
garanzia [3] . All'art. 17, inoltre, vi è la conferma dell'assenza
dell'obbligo generale di sorveglianza allorquando si sancisce che il
prestatore – ovvero, ai fini del decreto 70/2003, la persona fisica o
giuridica che presta un servizio della società dell'informazione – non
è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di
attività illecite (fermi restando, comunque, gli obblighi di
informazione all'autorità giudiziari o amministrativa di controllo e la
responsabilità civile espressamente prevista).

ma la Cassazione afferma che comunque esiste un obbligo generale di vigilanza (non di sorveglianza) !
in cosa consiste questo "obbigo generale di vigilanza" ?

Andiamo avanti nella sentenza

"sussiste un poter inibitorio dell'autorita' giudiziaria penale avente il contenuto di un ordine ai provider dei servizi predetti di precludere l'accesso alla rete informatica internet al solo fine di impedire la prosecuzione della perpretazione del reato".

Non fa una piega: ti posso precludere l'accesso ad internet se fai un reato. Giustissimo.

Pero' qui si conclude l'esatto contrario. Non precludo a te che fai il reato, ma a tutti gli altri che il reato non lo fanno. Per analogia,  in questo caso non escludo al fornitore che commette il reato di usare la rete telefonica, ma escludo a tutti di potergli telefonare.. Non e' la stessa cosa (e comunque tecnicamente non funziona) 

ma

"il reato di diffusione ..si perfeziona con la messa a disposizione
dell'opera in favore dell'utente finale. Se si considerano gli utenti nel territorio dello Stato che accedono tramite provider al sito www.thepiratebay.org e scaicano da altri utenti, non localizzati, opere coperte da diritto d'autore, c'e' comunque che la condotta penalmente illecita di messa a disposizione in rete dell'opera stessa si perfeziona nel momento in cui l'utente in italia riceve il file o i file che contengono l'opera. Quindi, pur essendo globale e sovranazionale l'attivita' di trasmissione dati a mezzo della rete internet, vi e' comunque, nella fattispecie, una parte dell'azione penalmente rilevante che avviene nel territorio dello Stato e cio' consente di considerare come commesso nel territorio dello Stato il reato di diffusione non autorizzata di opere coperte da diritto d'autore limitatamente agli utenti in italia."

Cioe', se ho capito bene..:

  • scaricare avviene in italia ma non e' reato;
  • mettere a disposizione non avviene in italia ma e' reato;
  • le due cose combinate fanno si che anche il mettere a disposizione non in italia sia reato in italia.

Giuridicamente troppo fine per la mia mente semplice.

Coerentemente ora dovrebbe essere proibito l'uso di DNS che non "inibiscano" l'accesso ai siti bannati. Quindi OpenDNS, Google, e le decine di migliaia di altri DNS aperti in rete; dovrebbe anche essere vietato installarsi un proprio DNS; dovrebbe anche essere inibito l'accesso ai siti che offrono DNS da scaricarsi ed ai motori di ricerca che consentono di individuarli e …

…proibiamo la commutazione di pacchetto e non se ne parli piu'.
Coerente con un modello di sviluppo che guarda all'edilizia ed agli agriturismi.

Capisco che i diretti beneficiari possano essere contenti, ma non capiscono che possono esserlo solo sul piano teorico, perche' sul piano concreto non cambierà nulla. Anzi, sara' piu' difficile beccare i pirati, creeremo dei tool facili per criminali che fanno cose piu' efferate, apriamo delle opporutnia' interessanti per i professionisti del cybercrime, ecc. ecc.

Gioiscono come gioivano con la sentenza Napster: RIAA News Room – Rosen Statement on Hearing for a Modified Preliminary Injunction in the Napster Case – Mar 02, 2001.

“Given
the overwhelming nature of this Court’s and the Ninth Circuit’s earlier
conclusions that Napster violates copyright laws, we’re confident that
ultimately this will pave the way for a legitimate online music market
to take hold and flourish.”

o come gioscono per la  decisione USA contro isohunt . (canadese)

la stessa sentenza italiana indica anche una via per la pirateria…

sarebbe
possibile predicare l'estraneita' del sito web – o piu' precisamente
del suo titolare – alla diffusione dell'opera solo nel caso estremo in
cui la sua attività fosse completamente agnostica, ove, ad es. anche
l'indicizzazione dei dati essenziali fosse decentrata verso la
periferia. In tal caso vi sarebbe solo una comunità di utenti (un
social network) che condividono un protocollo di trasferimento dati ed
i quali tutti indicizzano i dati stessi consentendo la reperibilità
delle informazioni essenziali. In questa evenienza il materiale messo
in comune e reso disponibile per il trasferimento potrebbe essere il
piu' vario (coperto o meno da diritto d'autore) e la responsabilita'
penale sarebbe solo degli utenti che operano l'uploading e prima ancora
l'indicizzazione dei dati.

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16 thoughts on “Pacco natalizio: Ecco le motivazioni della Cassazione che conferma che gli ISP italiani devono sequestrare The Pirate Bay e molto di piu’. (tra l’altro, anche decisione avversa ISOHunt in USA)”

  1. preferirei vedere le energie investite nel fare cultura. “ti piace la musica che stai ascoltando? se ne vuoi ancora paga qualcosa all’artista che l’ha composta e al suo staff, vai ai suoi concerti”. “sei un artista? fai comprare i tuoi mp3 ufficiali dal tuo sito in modo veloce… più veloce che su qualsiasi coda da aspettare per un peer to peer” e così via.
    sti soldi/tempo spesi in repressione mi fan sempre venire il cagotto.

  2. Dura lex, sed lex.
    Piuttosto che criticare la sentenza, che interpreta in modo corretto e direi anche garantista le norme attualmente in vigore (con il richiamo – opportuno anche se incidenter tantum – al principio di proporzionalità di cui all’art.5 del D.Lgs.70/2003 nella parte finale della motivazione), bisognerebbe sollecitare il Parlamento Europeo a rivedere la dir.2000/31/CE (che ormai è vecchia di dieci anni e non disciplina le nuove dinamiche tecniche ed economiche del web, inipotizzabili al momento della sua emanazione) per consentire una maggiore diffusione del materiale utile (anche coperto da copyright) rinvenibile in rete. Deve essere il legislatore (con una lungimirante attività normativa) a dare impulso ed a favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della società dell’informazione del terzo millennio.

  3. Caro eurolegal, io, come sempre, critico cio’ che mi pare criticabile..
    premessa maggiore: l’industria dell’intrattenimento digitale cresce a doppia cifra anche in tempi di crisi. e questo e’ un dato inconfutabile. che le pretese di pochi (pochissimi), paventando una crisi inesistente (che riguarda il loro orticello, a partire da Moretti che lamenta la riduzione degli spettatori al suo cinema) condizionino la vita di tutti per arrestare l’inevitabile (resistere al progresso tecnologico e’ futile) lo trovo assolutamente contrario alla ragione ed all’etica. L’industrializzazione dell’intrattenimento e’ durato un batter d’occhi nella storia della civilta’. I piroscafi non esistono piu’ e tra poco non esisteranno piu’ gli aerei.
    io penso che le norme sono quelle che ci sono. tra l’altro penso che vadano benone; chi commette illeciti e’ (quasi sempre) rintracciabile e sanzionabile.
    semmai occorre piu’ cooperazione tra Stati.
    io ho toccato 3 punti sulla base giuridica ed uno sulla base tecnica.
    sulla base tecnica, pensare che “inibire l’accesso” equivalga a “sequestrare” e’ solo un artifizio da azzecagarbugli assolutamente inefficace da un punto di vista operativo. Per sequestrare si deve sequestrare e pensare di “inibire l’accesso” e’ una scorciatoia per non volersi sbattere a sostenere la necessaria attivita’ internazionale.
    sulla base legale, che e’ la tua specializzazione, ti pregherei (mia ignoranza) di chiarirmi i tre punti:
    1.- dove si stabilisce che esista un obbligo generale di vigilanza per gli ISP e che differenza c’e’ tra vigilanza e sorveglianza.
    2.- che mi spieghi perche’ Google che indicizza e rende accesso a materiale protetto da copyright anche in infrazione dei diritti e’ diverso e quindi dove si ferma il mere conduit
    3.- perche’ se il reato e’ commesso all’estero sia competente un giudice italiano

  4. @Quintarelli:
    1.- dove si stabilisce che esista un obbligo generale di vigilanza per gli ISP e che differenza c’e’ tra vigilanza e sorveglianza.
    1.- La risposta è qui: http://blog.quintarelli.it/blog/2009/09/prosciolto-provider-di-sito-a-luci-rosse.html?cid=6a00d8341c55f253ef0120a5dac760970c#comment-6a00d8341c55f253ef0120a5dac760970c
    2.- che mi spieghi perche’ Google che indicizza e rende accesso a materiale protetto da copyright anche in infrazione dei diritti e’ diverso e quindi dove si ferma il mere conduit
    2.- Infatti non è diverso; la risposta è qui: http://blog.quintarelli.it/blog/2009/12/youtube-ha-responsabilit%C3%A0-editoriale-secondo-un-giudice-che-condanna-alla-rimozione-di-tutti-i-video-del-grande-fratello.html
    3.- perche’ se il reato e’ commesso all’estero sia competente un giudice italiano
    3.- Art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato.
    Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
    Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato , quando l’AZIONE o l’OMISSIONE, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o IN PARTE, ovvero si è ivi verificato l’EVENTO che è la conseguenza dell’azione od omissione.

  5. bene, proseguiamo la discussione nel merito.
    1.- al link citato dici: – non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso (ndr. omissione: art.40 c.p.).
    cio’ e’ stato fatto ?
    2.- nel link citato si parla di YT; YT compra contenuti e li vende, mi sembra quindi sostenibile che ci possa essere una responsabilita’ editoriale visto che fa questi contratti.
    In generale, invece, senza l’esenzione del mere conduit, internet cessa di esistere. Internet e’ il DNS (estremizzo) se si afferma il principio che chi consente di accedere e’ responsabile quanto chi rende disponibile, e’ Internet stessa che non puo’ piu’ esistere.
    3.- quale e’ il reato commesso da ThePirateBay nel territorio dello stato ? il reato commesso da chi, stando in italia, fa scaricare materiale protetto da copyright mi e’ chiaro. Ma non vedo cosa abbia fatto TPB in Italia.
    Con questo non voglio difendere TPB, ma insisto che e’ una scorciatoia. La strada giusta e’ una direttiva europea che renda illeciti anche i mere conduit la cui finalità principale sia favorire la pirateria e prevedere che esistano degli strumenti veloci di notifica e takedown internazionali.

  6. @Quintarelli:
    1.- al link citato dici: – non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso (ndr. omissione: art.40 c.p.).
    cio’ e’ stato fatto ?
    1.- Nella sentenza c’è solo il rinvio alla ricognizione in punto di fatto dei giudici di merito. Quindi bisognerebbe leggere tutti gli atti di causa. Immagino comunque che le parti offese l’abbiano fatto presente all’A.G.
    2.- nel link citato si parla di YT; YT compra contenuti e li vende, mi sembra quindi sostenibile che ci possa essere una responsabilita’ editoriale visto che fa questi contratti. In generale, invece, senza l’esenzione del mere conduit, internet cessa di esistere. Internet e’ il DNS (estremizzo) se si afferma il principio che chi consente di accedere e’ responsabile quanto chi rende disponibile, e’ Internet stessa che non puo’ piu’ esistere.
    2.- Google, come YT (ed altri), indicizza i contenuti e facilita il rinvenimento dei materiali. Vi è un trattamento attivo dei dati. Lo dicevo anche qui: http://blog.quintarelli.it/blog/2009/02/non-mi-pare-cosi-ridicolo-il-processo-a-google-per-youtube-e-il-ragazzo-down.html?cid=6a00d8341c55f253ef0105370f0683970b#comment-6a00d8341c55f253ef0105370f0683970b
    e lo dice anche la sentenza della Cassazione a pag.8 del tuo PDF nella parte vergata a margine (che, per quelle ragioni, ha ritenuto ravvisarsi un concorso nel reato ex art.110 c.p.).
    3.- quale e’ il reato commesso da ThePirateBay nel territorio dello stato ? il reato commesso da chi, stando in italia, fa scaricare materiale protetto da copyright mi e’ chiaro. Ma non vedo cosa abbia fatto TPB in Italia. Con questo non voglio difendere TPB, ma insisto che e’ una scorciatoia. La strada giusta e’ una direttiva europea che renda illeciti anche i mere conduit la cui finalità principale sia favorire la pirateria e prevedere che esistano degli strumenti veloci di notifica e takedown internazionali.
    3.- Trattandosi di concorso ex art.110 c.p. (come spiegato sub 2) basta che nel territorio italiano sia stata realizzata una qualunque attività commissiva da parte di uno qualsiasi dei concorrenti (uploaders). E’ ben spiegato a pag.9 e a pag.10 del tuo PDF. Sul secondo periodo (una nuova direttiva europea) sono d’accordo con te e la auspico da tempo. Auguro a te ed ai tuoi lettori di trascorrere un sereno Natale.

  7. Premetto di aver dato una lettura veloce della sentenza (ringrazio Quintarelli per averla messa a disposizione).
    Innanzitutto cominciamo col precisare che si tratta della sola fase cautelare, cioé si discute della possibilità o meno di sequestrare il sito, ma non si entra nel merito della responsabilità del sito, anche se ovviamente la motivazione avanza già delle argomentazioni in tal senso.
    In realtà a me pare che tale sentenza si inserisca nel filone ormai sempre più corposo della giurisprudenza che tende ad allargare le maglie della responsabilità per “concorso”, “agevolazione” o per “link”.
    In buona sostanza si tende a ritenere qualsiasi condotta che in qualche modo faciliti la commissione del reato come concorrente. Questo tipo di argomentazione non è del tutto sbagliata, ma è facile farsi prendere la mano.
    Detto in sintesi, la motivazione della Corte è la seguente: il sito non si limita a mettere a disposizione il protocollo (rectius, la piattaforma tecnologica), bensì aggiunge una sua attività di indicizzazione dei contenuti che agevola la ricerca dei medesimi, per cui è concorrente nel reato.
    La comprensione del ragionamento è più difficile se si entra nello specifico, dato la scarsa tecnicità della sentenza che incorre in errori marchiani.
    Si può comunque agevolmente interpretare il pensiero della corte.
    La corte fa riferimento ad attività di semplice trasporto (mere conduit), per cui, ragionando anche sulla base del Decreto Legislativo del 9 aprile 2003, n. 70, attraverso il quale è stata recepita in Italia, senza modifiche, la direttiva Europea 31/2000/CE sul commercio elettronico, che disciplina la materia delle responsabilità degli intermediari della comunicazione, dovrebbe ritenersi insussistene una responsabilità del provider (il sito) fintanto ché il sito non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario della trasmissione e non selezioni né modifichi la trasmissione medesima, cioè le informazioni veicolate.
    Ovviamente il caso in questione è tipico dell’attività di P2P (come per TPB), per cui in teoria dovremmo ritenere TPB irresponabile, come del resto sostiene la stessa corte (“se il sito web si limitasse a mettere a disposizione il protocollo di comunicazione per consentire la condivisione di file ed il loro trasferineto tra utenti il titolare del sito sarebbe estraneo al reato”) anche se in maniera non troppo tecnica. Infatti fa riferimento al protocollo, laddove il riferimento dovrebbe essere al trattamento dei contenuti illeciti.
    In realtà il punto focale sta proprio qui. TPB non tratta in alcun modo i contenuti illeciti, ma solo dei semplici link a contenuti illeciti, e sono quelli che vengono memorizzati (per cui l’attività di TPB non è solo di mere conduit ma anche di hosting) nel sito. Per cui al massimo TPB potrebbe essere ritenuto corresponsabile del contenuto dei link (i link ai torrent, non so se c’è un termine tecnico pe identificarli), ma non certo del contenuto dei file a cui puntano i link, in quanto i file non passano in alcun modo sui server di TPB.
    Il discorso si esemplifica in questo modo. Se io chiamo (per telefono) Tizio, dicendo che devo dire una cosa a Caio e chiedendogli il numero di telefono, se poi io commetto un reato (minaccio Caio), Tizio è responsabile per avermi agevolato dandomi il numero di telefono ? Nel caso specifico, se io dico a Tizio che il numero di telefono mi serve per minacciarlo, Tizio è responsabile ?
    Il punto sta lì, fermo restando che il succo è (anche) nella conoscibilità del contenuti. Cioè, TPB poteva sapere che i contenuti scambiati tra utenti direttamente sono illeciti, considerando che non ha obbligo di sorveglianza ? Non sempre lo sono, quindi non si può dire che lo sono a prescindere, ma si dovrebbe accertare caso per caso, e questo non credo sia avvenuto.
    Per quanto riguarda l’obbligo di vigilanza, la corte sbaglia perchè il decreto sopra riportato esclude un obbligo di sorveglianza, sancendo però un obbligo di cooperazione del provider con l’autorità giudiziaria (non con i privati). L’obbligo di vigilanza non esiste, altrimenti Google sarebbe alla sbarra tutti i giorni, in quando indicizza link a file torrent senza problemi.
    Il discorso generale è sempre lo stesso, TPB non indicizza solo contenuti illeciti, per cui non ha senso chiudere il sito perchè alcuni (è indifferente la percentuale) lo usano per recuperare contenuti illeciti, altrimenti dovremmo chiudere le Poste per ogni lettera con minacce o la Telecom per ogni telefonata minacciosa.
    Aggiungo che dove la corte parla di “protocollo”, il richiamo è sbagliato. La corte, ipotizzo, faceva riferimento al trasferimento di file attraverso i server di TPB, dove in realtà tale trasferimento non c’è per i file illeciti, ma solo per i link torrent.
    Però c’è da notare che l’assenza di responsabilità del provider non si ha solo nel caso in cui egli sia neutrale rispetto ai contenuti, ma anche se la attività da esso realizzata sui contenuti sia meramente tecnica, altrimenti la direttiva telecom della CE nasce già in contrasto con le legislazioni nazionali, in quanto consente la gerarchizzazione dei contenuti (più banda ai video meno a voip, ad esempio), Quindi, la norma dovrebbe essere intesa nel senso che la neutralità del provider è considerata sussistente (quindi il provider è irresponsabile) tutte le volte in cui si limiti a fornire all’utente la piattaforma tecnologica che l’utente usa in libertà e il contributo del provider sia eminentemente tecnico. Come appare nel caso di TPB, a mio avviso.

  8. Alessio De Angeli

    The Pirate Bay non ha commesso nessun reato (loro vogliono farglielo compiere obbligatoriamente); se TPB compie un reato, allora un negozio di arnesi da cucina non lo compie? Più armi bianche di quelle…. Invece di parlare di sentenze, mere conduit, sorveglianza o vigilanza e MASTURBAZIONI MENTALI VARIE (Masturbazione è un termine del vocabolario italiano non volgare ma aulico, indi per cui non può essere censurato che vi piaccia o no), si parlasse di come invece metter daccordo tutti. Il che è semplicissimo.
    Dato che la realtà alla base di tutto è questo:
    Ciò che si scarica con diritto d’autore (COME MINIMO il 98 %, Cosa che TUTTI FATE FINTA DI IGNORARE) non si comprerebbe o non se ne usufruirebbe se fosse a pagamento. Perchè è INUTILE E SPAZZATURA. Ma se è lì, tanto vale provare. È come la moglie o l’amica di qualche tuo amico o collega: Se è lei a chiederti di andare a letto con lei (ovviamente bella e attraente) ci vai, ma se lo dovessi fare tu saresti lungi dal pensarlo, o per lo meno dal chiederglielo.
    Anche perchè per la musica esistono le radio online e registrarle è un gioco da infanti, cosa controlleranno… milioni di utenti che si fanno registrazioni radio (DA TUTTE LE RADIO DEL MONDO GRAZIE A INTERNET dato che la musica non ha la limitazione della lingua)??? Da pazzoidi. Il vostro “legi”parlare è solo una perdita di tempo. Nozionismo giuridico.
    I grandi cantanti sono morti, i grandi attori vengono censurati per attrici di dubbie capacità ma sicura apparenza, i videogiochi validi si contano sulle dita della mano (e sono ripetitivi), tanto vale per tutti comprare i capolavori.
    Parlare di soluzioni, non di sentenze dubbiose e ridondanti, che fan perdere tempo con i giochi di parole (ormai unoco elemento caratterizzante la giurisprudenza, vetusta ed inadeguata).

  9. Concordo sia con le considerazioni di Stefano che con le illuminanti e logicamente ineccepibili considerazioni di Bruno Saetta, ora il punto è che stiamo assistendo ad un attacco al buonsenso che essendo assistito da una notevole capacità economica e da altrettanto enorme capacità lobbistica contrariamente a quanto avverrebbe se tale attacco fosse condotto da uno sconosciuto cittadino invece di venire archiviato come “insussistente” viene più o meno supinamente “servito” ed a questo punto mi domando se questa attività di alterazione della realtà e della logica per mezzo di poteri che dovrebbero essere a protezione di conclamati interessi di TUTTI e non solo dei presunti interessi di pochi oligopolisti non costituisca ESSA stessa un reato da perseguire e se non sia il caso che TUTTI i cittadini prendano provvedimenti contro i LORO rappresentanti che al posto di difendere le LORO libertà fondamentali si affannano a creare paradossali apparati legislativi al solo fine di difendere gli interessi di POCHI soggetti.
    Ricordo che uno degli elementi a fondamento di qualsiasi ordinamento giuridico è l’assenza di paradossi … (cioè non possono esistere due percorsi di deduzione che conducano ad una cosa ed al suo contrario)
    La manipolazione legislativa che porti alla creazione di tali paradossi determina automaticamente un sistema instabile ed asservito solo al potere economico … in quanto sarà sufficiente avere un potere economico opportuno per determinare che si adotti, dei due percorsi, quello più favorevole (visto che si può sempre affermare una cosa ed il suo esatto contrario) in altri termini viene a cessare il principio “la legge è uguale per tutti” o meglio l’essenza stessa della “legge”.
    In altri termini la legittima difesa dei propri diritti NON può travalicare il rispetto TOTALE dei diritti di tutti gli altri cittadini.
    La legittima repressione di un reato non può MAI avvenire con un danno a carico di tutti gli altri onesti cittadini.
    E questo principio deve valere per TUTTI i reati e per TUTTI i cittadini qualsiasi sia il loro potere economico altrimenti la legge NON è uguale per tutti.
    Perseguire il “borseggio” a danno di una vecchietta deve ricevere la MEDESIMA attenzione della copia illegittima di opere coperte dal diritto d’autore e/o di ogni altro reato di furto, ed in tutti questi casi l’individuazione (penale=personale) del colpevole deve avvenire SENZA danni/incombenze per tutte le altre attività perfettamente legittime.
    sbaglio o l’eccesso di difesa e’ un reato?
    sbaglio o se nel difendermi danneggio chi non ha commesso il reato commetto un reato?
    sbaglio o se subisco un reato di scasso non posso certo accusare di connivenza la ferramenta che ha venduto il piede di porco allo scassinatore?
    sbaglio o se accuso di furto chi non l’ha commesso commetto il reato di diffamazione?
    da quando in qua vi sono reati che se subiti mettono ALCUNE vittime al di sopra di tutti gli altri cittadini e nella impunità più totale?
    Ma soprattutto perchè vi dovrebbero essere vittime super tutelate a discapito di vittime super trascurate, una tale discriminazione è equivalente ad una violazione della “legge è uguale per tutti”.
    Se non mettiamo fine a questa “escalation” di assurde “pretese” ci ritroveremo ben presto con un sistema giuridico scardinato nei suoi elementi fondamentali ed i danni per TUTTI saranno di certo ben maggiori di quelli provocati dalla copia illegittima di alcune opere.

  10. Per comprendere una sentenza di questa portata, con chiari riferimenti tecnico-informatici, occorre conoscere gli atti difensivi, ovvero le strategie di difesa che i difensori hanno posto in essere.
    Infine ricordo che i principi espressi dalla Cassazione non sono vincolanti e le successive pronunce potranno essere di parere contrario.
    Sta di fatto che un intervento a livello normativo europeo, che sia di indirizzo per gli Stati dell’Unione, sarebbe auspicabile.
    Infine, temo che anche l’imminente sentenza del Tribunale di Milano (Vivi Down vs.Google) desterà non poche sorprese.
    Sereno 2010, anche se credo che per la Rete in Italia non sarà un anno facile.

  11. Da vecchio amico e compagno di universita’ di Stefano non posso che plaudire alle sue considerazioni sulla sentenza in oggetto, meravigliandomi altresi’ del battibecco con i signori di Eurolegal.it: mi piacerebbe dire la mia sull’argomento in questione, ma dopo cotanta scienza espressa, alla Montanelli mi limito a dire “Domine, non sum dignus” (pur essendo informatico ormai da trent’anni …), e poi sarei piu’ radicale di Stefano!
    Mi limito ad osservare che:
    1) con le leggi in Italia la mela, in barba alla fisica, non cade piu’ dall’albero sulla testa di Newton, ma DALLA testa del famoso fisico risale SULL’albero …
    2) In vari campi, soprattutto tecnologici, le sentenze dalla Cassazionesi si rivelano delle baggianate: non lo dico io, ma illustri Magistrati, quale ad esempio il Giudice Dott. Edoardo Mori, noto esperto di armi e di giurisprudenza associata (vedere http://www.earmi.it)
    3) Come nato negli anni ’60, le considerazioni, oggi, di taluni sul settore Internet mi riportano alla memoria il Min. degli Esteri dell’URSS, tale Gromiko, che divideva le telefonate tra il blocco dei paesi satelliti dell’URSS ed il blocco NATO-Occidentale tra telefonate buone e telefonate cattive …
    Buon Anno!

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