Guido sul codice di autoregolamentazione

In germania un provvedimento di urgenza si ottiene anche in un’ora. In Italia ci possono volere settimane, mesi…

La “giustizia sportiva” è un organo interno che serve a risolvere celermente le dispute tra gli aderenti; non contrasta con la giustizia ordinaria, ma assicura la tempestività necessaria allo svolgimento delle gare.

Cio’ premesso, vale la pena di leggere questo articolo di Guido PI: Autodisciplina, con sensibilità.

Nel perseguire tale intento, il Codice dovrebbe prevedere l’obbligo per tutti i soggetti di Internet di non pubblicazione o rimozione – in ragione del ruolo di ciascuno – di dati e/o informazioni palesemente illeciti, ma, dovrebbe, ad un tempo, stabilire – a garanzia della libertà di manifestazione del pensiero degli utenti finali – un divieto di rimozione, in assenza di preventivo provvedimento dell’Autorità giudiziaria, di ogni contenuto la cui illiceità, sebbene denunziata da terzi, non risulti di immediato accertamento o percezione.

..Il compito di garantire il rispetto delle disposizioni del Codice,
andrà, poi, affidato ad un Giurì, all’uopo istituito, e che dovrebbe
essere formato da rappresentanti di tutti i soggetti di Internet e da
esperti del settore.

… occorrerà agire a livello internazionale e farsi promotori, ad esempio
in sede di Consiglio d’Europa, di una proposta di protocollo
integrativo alla Convenzione di Budapest
sulla Cybercriminalità che ne ampli l’ambito di applicabilità e che
consenta di utilizzare, in un più ampio novero di casi, i nuovi
strumenti istituti investigativi e le nuove forme di esecuzione di
provvedimenti stranieri elaborati proprio per combattere il cybercrime.

Non mi sembra una brutta cosa; in particolare l’ultimo paragrafo riporta quanto dicevo ad Affari e Finanza; non so se la strada giusta sia la conferenza sul cybercrime o altra (trattati sul commercio ? boh) ma comunque il principio e’ quello.

Il Codice dovrebbe, inoltre, imporre a tutti i Soggetti di Internet di
trattare i dati personali degli utenti ispirandosi al principio di
massima trasparenza mentre sarebbe un errore se estendesse a tutti, per
via convenzionale, l’applicazione della disciplina italiana sulla
privacy che contiene speciali disposizioni in ordine al proprio ambito
di applicabilità che non possono, evidentemente, essere modificate dal
varo del Codice.

Questo passaggio invece non l’ho capito…

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4 thoughts on “Guido sul codice di autoregolamentazione”

  1. Il pezzo che non hai capito io lo interpreto così: sulla privacy si applicano le disposizione del Safe Harbor che concedono ampio margine a Google, Facebook e company di derogare alla normativa sulla privacy che vige nell’Unione Europea.

  2. (inizio virgolette)
    l’ultimo paragrafo riporta quanto dicevo ad Affari e Finanza; non so se la strada giusta sia la conferenza sul cybercrime o altra (trattati sul commercio ? boh) ma comunque il principio e’ quello.
    (fine virgolette)
    La Commissione UE si sta già muovendo in tal senso. Qui il libro verde sulla ricerca e sulla ammissibilità delle prove in materia penale tra Stati membri: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0624:FIN:it:PDF
    Per chi voglia fornire suggerimenti specifici in materia di cybercrime segnalo che in calce al libro verde è stato riportato un interessante questionario sulle scelte relative alle modalità procedurali da seguire (i termini per comunicare le risposte alla consultazione sono ancora aperti e scadono il 22.1.p.v.).

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