Pirateria, vittoria dei provider “Non c’è obbligo di denuncia” – Repubblica.it.
a
Quinta ‘s weblog: La FAPAV spia gli
utenti e la SIAE applaude.
Questo
comunicato liscera’ il pelo ai meno competenti di quei 3.000 (su
85.000 associati SIAE) che vivono del diritto d’autore (fonte: Corriere
della Sera) ma ciò non toglie nulla al fatto che la pratica è illecita e
le richieste assurde (il sole non puo’ sorgere ad ovest…).
Resta il fatto che FAPAV ha denunciato il falso o, quantomeno, ha teso a dare informazioni equivoche al giudice. Non e’ un buon viatico per un prossimo processo.
se FAPAV ha denunciato che gli utenti hanno visitato dei siti, allora
accusa se stessa per violazione di domicilio informatico (accesso
abusivo a sistema informatico, con investigazione privata senza
permesso, reato perseguibile d’ufficio)
Penso anche all’avvocato che ha redatto l’atto e che si è prestato ad
inserire
questa parte, facendo richieste implausibili: se
glielo chiede il cliente, ci può stare; se invece lo ha consigliato lui
al cliente, non ha fatto un buon servizio al suo cliente.
dichiarando il falso…
Su questo penso invece che anche l’avvocato che si presta a ciò, non faccia una grande figura..
C’e’ sempre il caso che, pero’, abbiano fatto una azione solo per lisciare il pelo agli associati, per dimostrare l’attività, magari a grande richiesta degli stessi..
A ben guardare sembrerebbe che tu abbia ragione perchè :
1) hanno dimostrato agli associati che sono in grado di “individuare i pirati”
2) hanno dimostrato che la regolamentazione attuale semplicemente non consente di “operare agevolmente” e concretizzare l’opera.
Vedremo ulteriori pressioni sul legislatore al fine di bypassare quanto affermato nella sentenza ?
Una buona notizia ogni tanto fa piacere.
Nell’articolo di Repubblica leggo: “Il giudice così recupera la nota norma europea del codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui gli intermediari (in questo caso, dei provider internet) non sono responsabili di quello che fanno i propri utenti. Telecom addirittura, secondo la sentenza, non è obbligata nemmeno a informare gli utenti, cioè ad avvisarli che stanno commettendo illeciti e a persuaderli di smettere…”
Mi sembra interessante e da approfondire.
I miei due cents: http://bit.ly/9EGoVf
Solo che non hai letto che il giudice ha obbligato Telecom a fornire i nominativi relativi agli IP degli utenti sorpresi a scaricare illegalmente… La vittoria è della Fapav anche se Telecom non può essere giudicata colpevole del traffico generato.
se vieni a sapere che un tuo cliente sta violando la legge (ma non devi guardare il traffico), devi comunicare questo nome all’autorita’.
ma che un isp debba dare i dati all’autorita’ giudiziaria non e’ una novita’.
nel caso specifico, pero’, non ci sono, identificativi di utenti, perche’ gli indirizzi IP sono stati troncati.
se cosi’ non fosse, ci sarebbe una acquisizione illecita degli stessi da parte degli investigatori privati.
quindi no, nessuna vittoria della Fapav..
al 99,9 periodico per cento hanno dichiarato il falso
@Bob: l’obbligo per l’Isp di comunicare al giudice eventuali reati di cui venga a conoscenza, è previsto dall’art. 17 comma 3 della legge 70/2003.
Piuttosto non ho capito (non ho l’ordinanza) come il giudice sia arrivato a dire che la Fapav non ha trattato dati!
l’ha graziata..
Ah ecco, non sia mai ci dovessimo abituare alla certezza del diritto. Potremmo finire per credere che i cittadini, oibò, hanno gli stessi diritti delle aziende!
se il giudice l’ha graziata il Garante che fa? era intervenuto proprio per quello, occorre che prenda una decisione in via amministrativa, non vedo altre strade, insomma se c’è ancora un Garante privacy batta un colpo, we are waiting …