Notizie degne di nota

Milano Finanza: Fastweb La Cassazione mette fine alla querelle giudiziaria
La fibra ottica è senza oneri  (oltre la Cosap)

Il Campidoglio si era rivolto ai giudici di piazza Cavour dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento con cui si imponeva alla controllata di Swisscom il pagamento degli oneri aggiuntivi alla Cosap (la tassa da pagare per poter occupare il suolo pubblico), per la posa delle infrastrutture di fibra ottica in città. Secondo i giudici di Palazzo Spada, Fastweb (assistita dagli avvocati Rino Caiazzo e Sergio Fienga dello studio legale Dewey & LeBoeuf) non doveva pagare nessun onere ulteriore in quanto aveva provveduto a ripristinare a regola d’arte le aree occupate. Un precedente giuridico che renderà più economica la posa della fibra ottica e che ha permesso a Fastweb di risparmiare circa 2 milioni di euro.

non capisco perchè: Metroweb: Fastweb torna tra i soci, rileva l’11,1% – Adnkronos CyberNews.

L’erba del vicino: EU to Sue Germany Over ‘Volkswagen Law’ – WSJ.com.

The
European Commission Thursday said it will sue Germany for a second time
over the country’s so-called Volkswagen law which it says violates free
movement of capital in the European Union and effectively shields the
company from a hostile takeover.

ma non e’ protezionismo germanico… noooo….

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17 thoughts on “Notizie degne di nota”

  1. Posto il comunicato completo e forse scrivo una cosa un po’ estrema ma oggi per FIMI il problema della scarsa crescita del digitale è più grave della pirateria.
    Secondo i dati Deloitte per FIMI il primo semestre mostra un fatturato totale digitale di 12,4 milioni di euro con una crescita del 10 % rispetto al 2010
    Il digital download cresce del 13 % con una percentuale di album che crescono del 37 % mentre i singoli crescono del 6 %
    Ancora forte la crescita dei ricavi basati sulla pubblicità, ovvero YouTube che cresce del 39 %
    Complessivamente il digitale è il 21 % del mercato discografico italiano.
    In calo ancora il mercato fisico del 13 %, sceso per la prima volta sotto i 50 milioni di euro al sell in (46,2 milioni), 72 milioni al sell out.
    Ancora in crescita il repertorio italiano che ora rappresenta il 57% del mercato, una delle percentuali più elevate al mondo relative alla produzione locale.
    Da rilevare tuttavia che la crescita del digitale in Italia è stata la più bassa in Europa dove perfino la Spagna, con oltre 22 milioni di euro e una crescita del 15 % ha realizzato performance migliori dell’Italia. In Spagna il digitale è il 36 % del mercato. Uk è cresciuto del 20 % con una share del 42 % di digitale, Germania del 19 % con una share del 17% e Francia, con una crescita del 12 % e una share digitale del 24 %
    L’italia, che si è sempre collocata come mercato discografico nei primi dieci al mondo (nel fisico è l’ottavo mercato) nel digitale si colloca solo al 16 posto.
    L’Italia mostra un’arretratezza non solo nella diffusione della rete ma anche culturale (il recente dato di Boston Consulting sull’e-intensity di internet pone la Spagna tra i player principali mentre l’Italia naviga nelle retrovie).
    L’assenza di una politica nazionale per la diffusione della banda larga e di un’agenda per i contenuti sta portando l’Italia ai margini del mercato.
    Paesi con una forte penetrazione della rete sono anche quelli con la maggiore penetrazione di musica digitale (Corea del Sud, 54 %, Danimarca, 46 %, Svezia, 50 %)

  2. esistono dati che correlano la crescita di musica digitale (liquida) con il profilo demografico di una nazione? a me sembrano molto più inversamente correlati (maggiore diffusione crescita e volumi di musica digitale in paesi con profili demografici non troppo sbilanciati verso gli Anta) che la diffusione del broadband

  3. A proposito di Silk, mi chiedo dove voglia andare a parare Amazon. In teoria, se il suo recommendation system fosse applicato al mondo dell’advertising online, potremmo vedere dei risultati interessanti.
    Google sceglie il banner da visualizzare in base al contenuto della pagina. Amazon, potenzialmente, potrebbe personalizzarli basandosi sulle abitudini di acquisto dell’utente, proponendo una valida alternativa a Google.
    Quello che ancora manca ad Amazon e’: una base-utente “tradizionale” (cioe’ che non stiano gia’ navigando un sito web con l’idea di comprare qualcosa) e un canale distributivo che gli permetta di veicolare la pubblicita’. (per dire, Google ha AdSense, FB il suo social network)
    Amazon potrebbe riuscire a crearsi questa base-utente grazie al suo nuovo tablet “general purpose” e Silk (che tanto prima o poi verra’ offerto al grande pubblico) sara’ il canale distributivo. Perche’, a quel punto, Amazon avra’ il controllo completo della internet experience dell’utente, DNS compreso. E qui credo che si aprirebbero scenari interessanti. Non so quanto potrebbe essere legale, soprattutto se fatto da un grande player come Amazon (magari basta aggiustare i T&C?), ma supponiamo che a un certo punto decidessero di fare i “paladini dell’Internèt” alla FoolDNS e di sostituire i banner pubblicitari dei vari network di online advertising per sostituirli con i propri…
    O magari, ogni tanto, potrebbero infilare qualche pubblicita’ nella navigazione, fare un po’ di DNS manipulation per intercettare NXDOMAIN, o fare “http manipulation” e intercettare tutti quei casi di host unreachable causato da problemi di rete. Anche questo sarebbe possibile, perche’ loro fanno pre-fetching e quindi e’ probabile che ancor prima che un utente clicci su una pagina, sapranno in anticipo se il link funzionera’ o no.
    Insomma, io non dico che debba necessariamente succedere qualcosa di questo genere, ma secondo me la mossa di Amazon (Tablet+Silk) e’ molto interessante e andrebbe seguita con attenzione.
    PS: fra l’altro, consideriamo anche i prezzi del Kindle, in caduta libera da qualche anno. Da qualche parte (qui, credo) si discuteva del fatto che Google potrebbe fare una mossa analoga con Motorola, terminali a prezzi bassi, sovvenzionati dalla pubblicita’ e da altri servizi. E il Kindle chi lo sovvenziona?

  4. Guarda che non c’entra niente con l’eventuale provvedimento agcom. La corte EU parla di filtri preventivi. Sulla direttiva ecommerce ed iniziative magistratura o organi vigilanza conferma azioni tramite intermediari.

  5. Chi ha mai parlato di AGCom.
    La CGUE ha stabilito che l’ingiunzione oggetto della causa principale è volta a garantire la tutela dei diritti d’autore, che appartengono alla sfera del diritto di proprietà intellettuale e che possono essere lesi dalla natura e dal contenuto di talune comunicazioni elettroniche realizzate per il tramite della rete. Tuttavia, sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto. Come emerge, infatti, dai punti 62‑68 della sentenza 29 gennaio 2008, causa C‑275/06, Promusicae (Racc. pag. I‑271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali. Pertanto, in circostanze come quelle della causa principale, le autorità ed i giudici nazionali devono in particolare garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa. Nella fattispecie concreta, ha ritenuto la CGUE, l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implica una sorveglianza, nell’interesse dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, su tutte le comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete, ma ciò causerebbe una grave violazione della libertà di impresa, poiché obbligherebbe il fornitore di accesso ad Internet a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico (il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48/CE, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose). Per cui l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso non rispetta l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d’autore, e, dall’altro, quella della libertà d’impresa, appannaggio di operatori come i fornitori di accesso ad Internet.
    Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al fornitore di accesso ad Internet coinvolto, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei clienti di tale fornitore di accesso ad Internet, ossia i loro diritti alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta. Da un lato, infatti, è pacifico che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli indirizzi IP degli utenti all’origine dell’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in modo preciso suddetti utenti. Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto di autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in certi Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea gratuitamente da parte dei relativi autori.

  6. Alleluia !!! peccato che nei post non si possa inserire una colonna sonora (libera da copyright ovviamente) altrimenti ci avrei messo quello di Handel, finalmente ribadito in modo spero DEFINITIVO quando da anni ASSOPROVIDER afferma circa l’arrogante ed assurda pretesa dei titolari dei diritti di imporci a loro piacimento costi aggiuntivi.
    Spero che questo metta la pietra TOMBALE **anche** sul disegno di legge Versace con buona pace della sezione “internet” della CNAC (Commissione Nazionale Anti Contraffazione)

  7. Sul filtraggio mi sembra che la sentenza sia chiara soprattutto perché la pretesa andava oltre quanto previstio dalla dittiva. Citavo agcom perché mi sembrava che Stefano volesse collegare questa sentenza ai blocchi IP e DNS che sono tutt’altro e che la stessa sentenza nonmette in dubbio, anzi.

  8. Eugenio Prosperetti

    Credo sia molto importante ragionare sul dato testuale della sentenza, stando alla larga dagli articoli di giornale (ovviamente non mi riferisco all’ottimo commento di Inno).
    La sentenza esclude l’obbligo la legittimità’ di un ingiunzione all’ISP a “predisporre un sistema di filtraggio:
    – di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;
    – che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;
    – a titolo preventivo;
    – a sue spese esclusive, e
    – senza limiti nel tempo,
    idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore.”
    Nulla più’ e nulla meno.
    Un filtraggio mirato, a spese dei titolari, limitato nel tempo, parrebbe cosi’ lecito per questa sentenza.
    Mi sembra cioè’ che il filtraggio, per essere illecito ai sensi della sentenza Scarlet Extended, debba essere tale da esaminare tutte le comunicazioni in transito da parte di tutti gli utenti senza un preciso criterio, senza sapere dove cercare (la sentenza parla di “analisi sistematica di tutti i contenuti”).
    Una forma meno invasiva non è, di per sé illecita e dunque la sentenza dichiara la fine solo delle forme più estreme ed inaccettabili di filtraggio.
    Credo che il dibattito sia dunque destinato a continuare.

  9. non e' proprio lo stesso, da quanto capisco..
    il problema degli oepratori dominanti e' quello, che non puoi andartene!
    ci vuole l'interoperabilita' ..
    io mi farei il mio db di utenti interfaccerei twitter per la ricezione e l'invio di twit e basta..

  10. E così è “risolto” anche il problema della diffusione tramite estero dei sondaggi elettorali prima della chiusura della urne.
    Questa modalità di rimozione delle notizie dai confini nazionali assomiglia molto alla “super injuction” usata dal primo ministro inglese nella prima puntata di Black mirror (e sembra avere le stesse conseguenze ed effetti).

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