Commissione Parlamentare approva SOPA/PIPA all’italiana. L’On. Fava non capisce, e non e’ il solo. #stopPIPPA

Questa la legge oggi

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – Hosting)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

  1. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
  2. non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

Adesso al punto b, secondo un emendamento proposto dall'On. Fava, si vorrebbe aggiungere Camera.it – Lavori – Resoconti delle Giunte e Commissioni – Dettaglio resoconto.

b) alla lettera b) dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato,»;

a Metà dicembre il presidente della commissione aveva detto

Quanto all'emendamento 5. 014. Fava, in materia di commercio elettronico, la Presidenza si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alla sua compatibilità.

Guido segnala che ieri l'emendamento ha ricevuto il via libera della commissione

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 5.011 della X Commissione, 5.012 della XII Commissione, sugli identici articoli aggiuntivi 5.013 Fava e 5.016 Vignali, nonché sull’articolo aggiuntivo 5.014 Fava.

[Il Ministro Milanesi] Con riferimento all’articolo aggiuntivo 5.014 Fava, osserva tuttavia come questo affronti un tema – quello del commercio elettronico – di particolare delicatezza, che incontra sensibilità diverse e che avrebbe meritato di essere affrontato in uno specifico provvedimento. Si rimette, in ogni caso, sul punto, alla valutazione della Commissione.

e la commissione … approva.

adesso bisognerà (ancora) darsi da fare per spiegare e perchè non passi in parlamento…

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16 thoughts on “Commissione Parlamentare approva SOPA/PIPA all’italiana. L’On. Fava non capisce, e non e’ il solo. #stopPIPPA”

  1. e noi a spiegare perchè invece deve passare visto che la direttiva EU dice cose diverse dalla legge italiana
    Testo direttiva 2000/31 : b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
    Testo DLgs 70/2003: b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
    Quindi dove sarebbe il problema: Si sta cerdando solo di rimettere le cose a posto visto che la normativa italiana non è coerente con la direttiva.
    Dimostratemi il contrario.

  2. Enzo non ha tutti i torti, e l’emendamento aggiunge poco o nulla.
    Non vi si dice infatti che l’hoster debba “rimuovere i contenuti a seguto di segnalazione”, ma che sia tenuto a farlo non appena ha evidenza di una condotta illecita.
    Tale evidenza può nascere:
    – autonomamente, perchè manifesta
    – su segnalazione di una autorità giudiziaria
    – su segnalazione di un privato cittadino.
    A seguito di ciò l’hoster sta all’hoster decidere che i fatti di cui è venuto a conoscenza ” rendono [o meno] manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione”.
    Non m pare di leggere che “su richiesta dell’autorità o di altro soggetto” il contenuto debba essere rimosso. Sbaglio?

  3. io penso che se dicesse la norma "devi rimuovere appena sei a conoscenza di un illecito" anche in italia, andrebbe bene. ma se dice "devi rimuovere appena una parte interessata te lo dice" (senza essere a conoscenza di manifesta illiceità), non va bene.
    IMHO la fattispecie della parte interessata che segnala l'illiceità all'hoster è salvaguardata dal punto a)
    "non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;"
    in quanto la parte interessata pone l'hoster a conoscenza (e per azioni risarcitorie deve essere manifesta l'illiceità, cosa che verrebbe meno con l'aggiunta nel secondo paragrafo.
    IMHO con la formulazione proposta, la valutazione della illiceita e' rimessa alla parte interessata mentre attualmente deve sussistere da parte dell'operatore nella forma attuale (e per il risarcimento, deve essere manifesta)

  4. p.s. Enzo, perche’ la formulazione attuale non va bene ?
    ” a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;”
    se gli segnali un brano di Lady Gaga, se non lo toglie subito diventa responsabile.
    “Dimostrami il contrario” (cit. 😉

  5. io ritengo che quando tutti potranno leggere gli atti del caso megaupload ci sarà molto da riflettere sul ruolo degli intermediari e sulla difesa “io non sapevo…io sono solo un carrier…ecc.”

  6. Enzo,
    il problema, secondo me, sta in cosa debba intendersi per il “fatto illecito” del quale l’hosting deve venire a conoscenza.
    Per me – salvo casi eclatanti che non riguardano il diritto d’autore – un “fatto”, in un Paese civile, è illecito solo se tale è accertato all’esito di un giusto processo/procedimento dinanzi alla competente Autorità.
    Fava forza la mano e dice che il provider deve attivarsi sulla base di una segnalazione da parte dle titolare dei diritti.
    Tra la proposta Fava e la soluzione UE (nonché quella che io sponsorizzo) c’è di mezzo un “giusto processo”. Non è poco.
    Senza contare che Fava va oltre e pretendere che l’hosting debba rimuovere un contenuto anche se gli è stato segnalato il carattere illecito di un contenuto diverso precedentemente caricato dallo stesso o da altro utente e così facendo finisce con l’imporre sulle spalle dell’ISP un obbligo di monitoraggio.
    Avrebbe ragione Mediaset a chiedere genericamente a YouTube di impedire la pubblicazione o procedere alla rimozione di ogni contenuto analogo ad un video del grande fratello, la cui pubblicazione è stata, in ipotesi, ritenuta illegittima dal Giudice?
    Io credo di no.
    Mediaset deve segnalare in maniera puntuale al giudice l’elenco delle URL a tutti i contenuti da rimuovere.
    La materia, in ogni caso, è oggetto – come sai – di profonda riflessione proprio in questi giorni a Bruxelles e buon senso ed amor di mercato suggerirebbero di non far nulla fino a quando la UE non arriva ad una posizione finale: http://www.leggioggi.it/2012/01/14/responsabilita-degli-intermediari-ordini-e-contrordini-in-europa/
    Stefano, grazie per l’ospitalità.

  7. Come al solito gli hosting provider dovranno fare da giudice.
    Anche perchè me lo vedo già:
    A dice all’hoster che il contenuto C (inserito da B) è illegale.
    L’hoster non è un giudice e può decidere di toglierlo o lasciarlo.
    Se lo lascia c’è una legge che dice che è responsabile.
    Se lo toglie B potrebbe fargli causa, a meno che nel contratto tra B e l’Hoster non ci sia la classica frase che permette all’hoster di rimuovere i tuoi contenuti senza preavviso.
    Quindi?
    Succederà che selvaggiamente, ogni volta che qualcuno sostiene che un contenuto è illegale tale contenuto verrà rimosso.
    La cosa interessante è che non c’è alcune responsabilità per l’utente A che fa la segnalazione all’hoster.
    Quindi appena la legge diventa valida possiamo metterci a segnalare massivamente agli hosting provider tutti i contenuti e sommergerli di segnalazioni (tanto non costa niente, no?).
    Magari gli hosting provider potranno usare a propria difesa il fatto di avere ancora 1 milione di richieste da esaminare e che non sono ancora venuti a conoscenza di molte di esse.

  8. Guido,non som Mediaset ma per quanto ci riguarda sai benissimo che non si tratta di segnalazioni generiche ma di comunicazioni ben specifiche con dettagli molto bene individuati.YOuTube già oggi rimuove su notice & take down senza ovviamente attendere decisioni dei giudici.

  9. Estratto dalla sentenza del Tribunale di Milano n.10893/2011:
    (inizio virgolette)
    l’informazione sulla presenza di diritti di terzi determina l’insorgenza di obblighi per il prestatore dei servizi, ancor prima della ricezione da parte dell’autorità giudiziaria od amministrativa dell’ordine di rimozione del contenuto illecito – quale l’obbligo di informazione dell’autorità competente ai sensi del comma 3 dell’art.17, tenuto conto in particolare della possibile integrazione anche di fattispecie di rilievo penale (per ciò che riguarda il diritto d’autore rilevano gli artt. 171 e ss. L.A.) – deve ritenersi che nel caso di specie la sostanziale inattività della parte convenuta rispetto alla segnalazione della presenza di numerosi contenuti audiovisivi in violazione dei diritti d’autore eseguita da R.T.I. S.p.a. con la diffida del 17.3.2009 (…) sia comportamento idoneo a determinare un positivo riscontro circa la colposa responsabilità di Yahoo! Italia S.r.l. – quantomeno a partire dalla data di ricezione di detta diffida e per i programmi ivi indicati nonchè dalle successive segnalazioni eseguite in corso di causa mediante il deposito di ulteriori perizie tecniche – quanto all’indebita riproduzione di contenuti in Yahoo! Video ad essa facente capo, ancorchè autonomamente immessi da utenti e limitatatmente ad essi.
    (fine virgolette)

  10. Perche’ parliamo sempre e solo di diritti d’autore? La 70/2003 parla di illeciti e cosi’ la 2000/31/CE.
    Qui si sta discutendo se un ISP e’ responsabile o meno per un fatto illecito di qualsiasi tipo presente sui suoi sistemi a fronte di una segnalazione diversa dall’ordine di rimozione dell’Autorita’ Giudiziaria/Amministrativa competente.
    Nei commenti alla Direttiva 2000/31/CE la questione viene descritta come problematica. Si determina cioe’ un problema per l’ISP in quanto deve analizzare la questione e decidere se rimuovere temporaneamente in attesa di un accertamento, prendendosi tuttavia responsabilita’ nei confronti di chi ha caricato quel contenuto in caso il fatto non fosse effettivamente un illecito.
    A fronte di questa situazione in cui le possibilita’ di scelta sono solo apparenti (definita anche “paradosso comma 22” da un racconto di Heller) e qualunque scelta risulta in conseguenze indesiderabili o potenzialmente tali, la dottrina giuridica ritiene che ogni Stato membro possa regolamentare liberamente e d’altra parte l’art. 14 comma 3 della Direttiva lascia agli Stati membri la possibilita’ di stabilire che un organo giurisdizionale o un’autorita’ amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione e vi ponga fine.
    Non e’ dunque vero che l’attuale D.Lgs. 70/2003 non e’ conforme alla Direttiva, direi che e’ vero il contrario. E’ giusto che solo organi giurisdizionali/amministrativi possano mettere l’ISP nella terribile situazione di dover scegliere se porre in essere provvedimenti temporanei.
    Questi provvedimenti temporanei infatti, se non adottati, renderanno l’ISP responsabile se, dopo molto tempo, sara’ dimostrato l’illecito.
    Se invece saranno adottati e l’illecito non vi sara’, renderanno l’ISP passibile di una azione dal cliente.
    Immaginiamo cosa potrebbe succedere se ogni portatore di interesse avesse il potere di creare questa condizione.
    Il portatore di interesse, in Italia, deve rivolgersi all’Autorita’ competente.
    Con i tempi della giustizia italiana ammettere un sistema di tipo diverso senza una incisiva riforma sarebbe problematico.
    Per questo, personalmente, non sono favorevole all’emendamento.
    Scusate la lunghezza ma il tema e’ complesso. Grazie Stefano per l’accoglienza.

  11. Art. 40 comma secondo del codice penale (Rapporto di causalità)
    Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
    Art. 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito)
    Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
    Quella modifica dell’art.16 del D.Lgs.70/2003 nulla toglie e nulla aggiunge a quanto già stabilito dal nostro ordinamento giuridico.
    Come dicevo qui:
    http://blog.quintarelli.it/blog/2011/09/commenti-sul-progetto-di-legge-di-revisione-delle-regole-di-internet.html#comment-6a00d8341c55f253ef015391b54307970b
    già oggi tale norma è interpretata (a mio avviso correttamente ed opportunamente) dalla giurisprudenza nel senso indicato dall’emendamento 5.014.-Fava, in virtù dei principio generale di causalità in materia di responsabilità civile e penale.

  12. Il punto di vista di Guido mi sembra molto solido. In più, questa discussione ha due livelli: applicazione della normativa e produzione della normativa. Se consideriamo una prospettiva temporale più ampia, il corpus legale è in evoluzione, e ha senso chiedersi non solo cosa dice la legge, ma anche cosa vorremmo che dicesse. Dopo tutto, tramite i rappresentanti eletti, le leggi le facciamo noi (più o meno).
    Da questo punto di vista, io sono d’accordo con Shirky: l’industria tradizionale dei media, soprattutto americana, ha sempre combattuto qualunque tecnologia che aumentasse la libertà degli utenti di archiviare e condividere: audiocassette, fotocopiatrici, VCR (paragonati a Jack lo Squartatore, ricordate?), MiniDisc, TiVo, tutto. La legge va interpretata SEMPRE in senso favorevole all’estensione dei diritti di libertà dei cittadini, e dove possibile modificata, sempre nello stesso senso. E notate che parla un iscritto alla SIAE, che guadagna (pochi) soldi dal diritto d’autore. Una traduzione in italiano del post di Shirky è qui:
    http://www.cottica.net/2012/01/20/mai-sottovalutare-hollywoodpick-up-the-pitchforks-david-pogue-underestimates-hollywoodlang_en/

  13. Sembra che ci sia stata corrispondenza tra il CEO e alcuni programmatori, il CEO diceva di rallentare l’eliminazione dei link segnalati ammenoche’ provenissero da fonti accertate, soprattutto da hollywood perche’, secondo le sue proiezione, starebbero pedendo sottoscrizioni e quindi denaro. In altre mail tra lo staff c’e’ una richiesta di creazione di alcuni account premium dove inserire alcuni file. Insomma dipende dall’interpretazione che i giudici daranno alle mail “trovate” dall’FBI.

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