Giorno che passa, regole sul WIFI che cambiano…

nella versione (apparentemente) più recente del decreto Fare, è apparso in grassetto un nuovo primo comma dell'articolo 10 che recita:

1.- "l'offerta di accesso ad internet al pubblico e' libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilita' del collegamento (MAC Address)"

il precedente comma 1, diventa comma 2:

2.- La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata
all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati
personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso
ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del
gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 ,
n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155.

la lettura congiunta, se capisco bene, dice:

  1. dare accesso a Internet è una attività libera, basta che registri il mac address (non solo wifi!)
  2. se non è l'attività prevalente, non sei operatore di comunicazioni

però non dice che

se è l'attività prevalente, allora sei operatore di comunicazioni (il comma 1 dice che l'attività è libera, basta che registri il MAC address!)

non sono un avvocato, ma a spanne mi pare si crei una ambiguità non indifferente che imporrà la necessità di ritornare sul punto.

mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli amici avvocati…

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23 thoughts on “Giorno che passa, regole sul WIFI che cambiano…”

  1. Questa versione a mio parere è un’autentica bomba: dire che “l’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera”, tout court, significa togliere ogni significato al ruolo degli internet service provider autorizzati, che utilizzino il wi-fi o meno. C’è evidentemente la necessità di intervenire sul testo, altrimenti si rischia la confusione più totale. No comment sull’opportunità di inserire in un provvedimento di questo genere una norma tecnica così specifica(il MAC Address, poi…). E infine, vogliamo chiarire chi è (o chi può essere) il “gestore” (impresa, privato, ente pubblico, operatore di TLC…)?

  2. Ragionando “a contrario”: se è l’attività prevalente si applicano l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che stabilisce la procedura per ottenere la specifica autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica con relativo obbligo di iscrizione al ROC (la norma è a quest’URL: http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=25&art.versione=1&art.codiceRedazionale=003G0280&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-15&atto.tipoProvvedimento=DECRETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art ) e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 che stabilisce la procedura per ottenere la specifica licenza del questore e gli oneri di monitoraggio delle operazioni dell’utente e di archiviazione dei
    relativi dati (la norma è a quest’URL: http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0176&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-07-27&atto.tipoProvvedimento=DECRETO-LEGGE&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art ). A mio avviso con le nuove disposizioni vi è una traslazione degli oneri di controllo in capo agli operatori professionali (che hanno dichiarato l’attività di fornitori nell’oggetto sociale e svolgono l’attività di fornitura come attività primaria e prevalente). IMHO.

  3. Tanto vale chiedere la registrazione per l’uso della rete a questo punto: nome, cognome, numero CI, e mac address del dispositivo. Se uno deve già memorizare il mac address della sessione…
    Altrimenti ci si può trovare nella stessa situazione di quando tu presti la tua auto ad un amico, questo viola il codice della strada o, peggio, investe una persona e poi ti ritrovi nella situazione di dimostrare che non eri tu al volante.
    Altrimenti non ha senso memorizzare il solo Mac address: per la maggiorparte dei casi, il mac di per se, è solo spazzatura, mentre in poche occasioni il mac ti dice il vendor il quale potrebbe tenere una mappatura MAC->Serial number->Utente che ha registrato il dispositivo. E a questo punto vale quanto detto sopra.
    O è libero oppure non è libero ma si fanno le cose bene, dopotutto sono anche io per l’anonimato protetto.

  4. Sì, però la contraddizione sta nel fatto che, se l’attività non è prevalente, si può fare quello che fanno i provider (dare l’accesso a internet) senza essere provider, eludendo tutti gli obblighi e le responsabilità che la normativa attribuisce agli operatori professionali. O no?

  5. Credo che gli ispettori debbano innanzi tutto verificare se l’attività prevalente corrisponda all’oggetto sociale dichiarato alla CCIAA. La verifica va fatta in concreto: se in un locale di un esercizio commerciale le attrezzature ed i cespiti ammortizzabili per il collegamento WIFI superano di gran lunga le attrezzature ed i cespiti ammortizzabili dell’attività dichiarata alla CCIAA mi pare evidente che l’oggetto sociale dichiarato non corrisponde all’effettivo utilizzo del locale (con tutte le conseguenze del caso).

  6. Giuliano Peritore

    Purtroppo qualcuno vuole far credere che l’identificazione sia un freno allo sviluppo del WiFi, niente di piu’ ridicolo. Qualcun altro vuole insinuare che l’identificazione implica che il servizio non possa essere free, niente di piu’ falso. Qualcun altro che il MAC address sia una possibile soluzione, il che è ridicolo.
    Oggi il principale motivo per cui un locale pubblico non mette un AP non sono le leggi vigenti, ma spesso il voler evitare a tutti i costi la spesa dell’ADSL, occuparsi di dove mettere il router e l’AP, di passare il filo, di chi si siede e non consuma, ecc. ecc.
    Di che stiamo parlando ?

  7. Commentare senza conoscere gli obiettivi del decreto è impossibile, io però ci vedo una concreta realizzazione dell’articolo 32 su diritto alla salute per gli effetti positivi dell’umorismo involontario sul benessere psicofisico dell’individuo, ma anche un aiuto per l’articolo 35 terzo comma dato che aziende individui già all’estero saranno più felici leggendo questo decreto.
    Però tornando al piano tecnico che capisco meglio non ho dubbi su un grande ritorno dei mitici ABBA sia pure con un ruolo di secondo livello.

  8. Ma cosa significa e che senso ha tracciare il mac addres?
    Nella parte del comunicato in cui si specifica l’obbligatorietà per il gestore di garantire (“GARANTIRE” e non “cercare di” o “provare a”) la tracciabilità mediante l’identificativo del dispositivo utilizzato, si propone praticamente qualcosa di impraticabile. Vediamo il perchè e i soli 3 modi che, per quanto ne si sappia, oggi esistono!
    1. mediante tracciamento del mac address del dispositivo (questo non consente il tracciamento perchè è possibile cambiarlo in 20 secondi.
    2. mediante tracciamento dell’ IP (questo non consente il tracciamento perchè un access point distribuisce range di IP dinamici e locali che non sono per nulla univoci)
    3. SOLO per cellulari, autenticazione mediante la verifica del codice univoco della SIM card telefonica (sistema che funziona ma che obbliga l’utente a scaricarsi una applicazione e a connettersi solo a reti compatibili, non di certo ad un access point qualsiasi senza un operatore alle spalle)

  9. Daniele Orlandi

    By the way, ho fatto un commento a quel post, commento pacato e inattaccabile dal punto di vista “censura” ma fin’ora non è stato approvato. Aspetto ancora un po’ per vedere quanto in basso riesce ad arrivare.

  10. Daniele Orlandi

    No, per legge Telecom Italia doveva fare peering, ora è venuto meno questo obbligo e siccome loro chiudendo i peering creano più danno di quanto ne ricevano allora hanno subito deciso di farlo, con buona pace della qualità della connettività italiana.
    Non guadagneranno un euro da questa operazione ma hanno già creato un danno all’Internet italiana.

  11. Quello che mi lascia allibito e’ il silenzio di Obama. Probabilmente sta zitto perche’ ha il senso dello Stato, ma se cosi’ fosse deve essere durissimo per lui che ha insegnato diritto costituzionale.
    Oppure sa di avere una parte dello Stato contro di lui e se parla e’ peggio (ricorda un po’ JFK).
    La terza opzione (che va esplorata per completezza) è che quelle azioni servano concretamente, ma questo vorrebbe dire che su 318 mln di persone ci sono talmente tanti criminali da non poterli indagare singolarmente e non sarebbe una bella cosa.

  12. Dove sono i sindacati, dov’è il governo?
    Hanno venduto e dichiarar che l’impatto sul debito sarà trascurabile…
    Allora perché vendere? Vien da pensare molto male,
    Cui prodest? La chi giova?

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