L’erba del vicino: la Bielorussia vieta TOR e le VPN

The ban was announced in the official national portal of Belarus. The edict declares that any service which provides access to anonymising facilities such as Tor and Virtual Private Networks must be entered onto a national blacklist, and that internet service providers will be obliged to check state inspectorate lists daily for new banned services and sites, and to implement blocks accordingly.

via thestack.com

Adilà delle ovvie considerazioni sulla censura delle comunicazioni, che per adesso è ancora impensabile in Italia, mi colpisce il fatto che in Bielorussia siano entrati nel merito ed abbiano capito che per intercettare tutti si debba proibire la cifratura

qui da noi stiamo al DNS poisoning che tanto bene fa al visitatore casuale che trova un rassicurante messaggio "l'autorità ti difende dai malintenzionati" mentre i malintenzionati imparano da uno dei 14 milioni di siti come bypassare i filtri con pochi semplici clic.

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3 thoughts on “L’erba del vicino: la Bielorussia vieta TOR e le VPN”

  1. Io penso che la ragione principale siano le voci sempre piu’ insistenti che qualche potenza straniera stia organizzando una “rivoluzione colorata” in Bielorussia cosi’ come successo in altri Stati ex Sovietici e non solo.
    Al fine di rendere piu’ difficile la comunicazione tra gli agenti stranieri (e locali che lavorano per potenze straniere) hanno deciso di proibire TOR e le VPN.
    Ci sono timori simili anche in Centro Asia ed Ungheria e non mi stupirebbero misure altrettanto restrittive anche la’.

  2. “any service which provides access to anonymising facilities” la puoi applicare a qualunque cosa ti serva bandire, con un po’ di fantasia.
    E poi per scambiarsi informazioni criptate non è necessario usare nessun TOR/VPN e niente che possa essere identificato come sopra: una immagine con un messaggio steganografato postata in un qualunque posto pubblico può contenere un messaggio che è sotto gli occhi di tutti ma solo chi deve può leggere e nessuno (tranne gli interessati) potrà mai sostenere che l’immagine contiene un messaggio nascosto. Lo stesso si applica a qualunque video, immagine, audio che sia presente su qualunque sito internet (o che transiti su qualunque sistema di messaggistica).

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